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I criteri di assegnazione della competenza per connessione

(Segue): i criteri di assegnazione della competenza per connessione


La connessione produce particolari effetti sulla competenza per materia, dando vita alla cognizione di un unico giudice (giudice di competenza superiore) → l’art. 15 dispone che se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte d’assise e altri a quella del  tribunale, è competente per tutti la corte d’assise.

La connessione incide anche sulla competenza per territorio → l’art. 16, sul presupposto che i reati appartengano ratione materiae al medesimo organo giurisdizionale, indica come competente il giudice del luogo nel quale è stato commesso il reato più grave; se i reati sono di pari gravità, il giudice del luogo nel quale è stato commesso il primo.
I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni; tra delitti o contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale sia prevista una pena più elevata nel massimo ovvero, a parità del massimo, una pena più elevata nel minimo; di fronte a reati sanzionati con pene di specie diversa, detentive e pecuniarie, si ha riguardo a quello punito con pena detentiva e solo se vi sia parità di pene detentive viene in considerazione quella pecuniaria.
Nell’ipotesi in cui da più condotte poste in essere in luoghi diversi da più persone in concorso o in cooperazione, o anche con azioni e omissioni indipendenti, sia derivata la morte di alcuno, la competenza va al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento.

Se i procedimenti connessi appartengono a giudici di diversa competenza, oltre che per territorio anche per materia, la regola secondo la quale è il giudice superiore ad attrarre comunque la cognitio causae risolve automaticamente la questione della competenza per territorio.

Per quanto riguarda gli effetti della connessione sulla competenza di organi appartenenti a giurisdizioni diverse, comune e speciale, l’art. 13 stabilisce che se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice comune e altri a quella della Corte costituzionale, competente per tutti sarà quest’ultima.

Se i procedimenti riguardano reati di competenza dell’autorità giudiziaria comune e reati di competenza dell’autorità giudiziaria militare, la connessione opera solo quando i reati comuni siano più gravi di quelli militari, e la competenza viene attribuita al giudice comune.

Non si crea una connessione tra i procedimenti riguardanti imputati minorenni e quelli riguardanti imputati maggiorenni, né tra i procedimenti per reati commessi quando l’imputato era minorenne e quelli commessi quando era maggiorenne (art. 14).

La Corte costituzionale ha sottolineato che la nozione di giudice naturale viene integrata anche da tutte quelle disposizioni dettate in deroga alle regole della competenza generale, in forza di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi posti in gioco dal processo e che l’esigenza della precostituzione è rispettata allorché l’organo giudicante sia istituito dalla legge in base a parametri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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