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L'inosservanza dei criteri di ripartizione della competenza nell’acquisizione di prove e nell’adozione di misure cautelari

(Segue): l’inosservanza dei criteri di ripartizione della competenza nell’acquisizione di prove e nell’adozione di misure cautelari


Per le prove acquisite in situazioni di violazione delle regole sulla competenza è stabilito che esse mantengano la loro piena efficacia anche se assunte da giudice dichiarato incompetente per territorio,  purché siano state osservate le disposizioni che ne disciplinano la formazione. Se siano state acquisite da un giudice che risulti incompetente per materia, rimangono pienamente efficaci a condizione che non si tratti di dichiarazioni ripetibili: in questo caso la loro utilizzabilità è consentita soltanto nell’udienza preliminare, al fine di stabilire se il processo debba o meno sfociare in un rinvio a giudizio, dal momento che in dibattimento il giudice competente è in grado di acquisire personalmente le prove in questione. Tuttavia l’avvenuta acquisizione di elementi probatori parte dell’organo giurisdizionale incompetente ne autorizza l’uso al fine di contestare il contenuto delle dichiarazioni assunte direttamente al dibattimento.

L’art. 27 cpp stabilisce che le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente all’adozione di esse, si dichiari incompetente per una qualsiasi causa, cessano di avere efficacia se entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente questi non adotti nuovi provvedimenti. Lo stesso fenomeno di caducazione si verifica anche ove la causa di incompetenza venga rilevata, e la conseguente declaratoria pronunciata, in un momento successivo all’emanazione  del provvedimento.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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