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La cd pregiudiziale comunitaria


La pregiudiziale comunitaria è disciplinata dagli artt. 19 comma III lettera b) del TUE e 267 del TFUE. Ove il giudice italiano ritenga di dover prendere in considerazione una norma europea, potrebbe risultare necessario pervenire a un’inequivoca e armonizzata lettura della stessa, onde deciderne la concreta applicabilità o meno; è stato predisposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE, affinché si pronunci sulla corretta interpretazione delle disposizioni e dei principi sovranazionali destinati ad essere attuati in un processo pendente avanti al giudice nazionale.

Quando una questione interpretativa relativa a norme europee viene sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, questa può domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Tuttavia, se la questione è sollevata in un giudizio pendente avanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

La pregiudiziale viene sollevata dal giudice sia su istanza di parte che ex officio, deve esporre gli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni prospettate e deve indicare i motivi per i quali si ritiene indispensabile la soluzione di tali questioni ai fini della definizione della controversia, non potendo il giudice comunitario esprimere pareri consultivi su questioni meramente ipotetiche.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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