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Le decisioni relative all’inosservanza dei criteri di ripartizione della competenza

(Segue): le decisioni relative all’inosservanza dei criteri di ripartizione della competenza


A) Nel procedimento di primo grado
a) Durante la fase delle indagini preliminari, il giudice chiamato a intervenire nel corso di essa, se riconosce di essere incompetente per una qualsiasi causa, pronuncia ordinanza dichiarativa dell’incompetenza disponendo che gli atti vengano restituiti al pm (art. 22 comma I cpp) → efficacia rebus sic statibus: l’ordinanza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto → l’ordinanza non impedisce una nuova valutazione della competenza ove venga chiesto un successivo intervento del giudice, così come non impedisce che il pm prosegua nelle investigazioni.
b) In sede di udienza preliminare, l’incompetenza, quale che ne sia la causa, viene dichiarata con sentenza dal giudice, il quale ordina al contempo la trasmissione degli atti al pm presso il giudice competente che viene designato dalla sentenza stessa (art. 22 comma III cpp).
c) Se l’incompetenza, quale ne sia la causa, emerge nel dibattimento, il giudice, ove ritenga competente un giudice diverso, emette sentenza dichiarativa della propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al pm presso il giudice ritenuto competente (art. 23 comma I cpp). Essendo stata l’azione penale esercitata in violazione dei criteri per la ripartizione della competenza, il processo viene instaurato ab initio, con una nuova vocatio in judicium che compete al pm. Rimangono fermi i limiti di tempo imposti per la rilevazione o l’eccezione dei vari tipi di incompetenza e la cui inosservanza determina la definitiva attribuzione del processo al giudice incompetente (quindi salvo il caso di incompetenza per difetto).

B) Nel processo d’appello (art. 24 cpp), il giudice il quale accerti che in primo grado si è verificata un’ipotesi di incompetenza per difetto, emette, sia su impugnazione di una delle parti sia d’ufficio, sentenza di annullamento della decisione adottata da quell’organo e ordina la trasmissione degli atti al pm presso il giudice di primo grado competente. Se invece l’incompetenza per materia sia stata determinata dall’avere il giudice di primo grado trattato un processo spettante a un giudice di competenza inferiore, il giudice dell’appello pronuncia nel merito e in secondo grado.
Per quanto concerne l’incompetenza per territorio e quella derivante da connessione, il giudice d’appello, ravvisatane l’esistenza, emanerà sentenza di annullamento e trasmetterà gli atti al pm presso il giudice competente soltanto se nel giudizio di primo grado siano stati rispettati i termini (art. 21 commi II e III cpp) per dedurre l’incompetenza e se la relativa eccezione, rigettata dal giudice di primo grado, sia stata riproposta tra i motivi dell’impugnazione; diversamente giudicherà nel merito come giudice di secondo grado.
Presupposto essenziale perché il giudice dell’appello possa, in qualsiasi caso, conoscere del merito della causa è che la decisione di primo grado sia appellabile.

C) In sede di giudizio per cassazione  può venire in considerazione per la prima volta solo l’incompetenza determinatasi allorché il giudice di competenza inferiore abbia conosciuto di un reato riservato al giudice di competenza superiore. Le altre ipotesi di incompetenza (per territorio e per connessione) non possono trovare ingresso in tale giudizio a meno che, dedotte inutilmente entro quei limiti di tempo e riproposte altrettanto inutilmente nel processo di appello, non vengano indicate anche come motivi di ricorso per cassazione. Se la Corte di cassazione riconosce l’incompetenza annulla la sentenza sottoposta al suo esame, rinviando gli atti al giudice che essa riterrà competente, e “la decisione è vincolante nel corso del processo” (art. 25 cpp). Tale effetto viene meno nel caso in cui dopo la sentenza della Cassazione risultino elementi nuovi idonei a dar luogo ad una diversa definizione giuridica del fatto-reato che sposti la cognitio causae a un giudice di competenza superiore.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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