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Il Testo Unico sull'espropriazione (T.U.)

L’intera disciplina dell’espropriazione è attualmente contenuta nel Testo Unico sull’espropriazione (DPR 327/2001, modificato dal D. Lgs. 302/2002), che ha sottoposto l’intera materia ad una disciplina unitaria.

I criteri di determinazione dell’indennizzo previsti dal T.U. prevedono la distinzione fra aree edificabili e non edificabili e fra opere private di pubblica utilità e aree edificate, sia legittimamente, sia illegittimamente.
Il calcolo dell’indennità di esproprio per le aree edificabili è attualmente regolato all’art. 37 del Testo Unico, che riprende la disciplina precedentemente dettata dall’art. 5 bis della legge del 1992. Per le aree non edificabili, la determinazione dell’indennità è data dagli articoli 40 e seguenti del T.U. che recepiscono il criterio già dettato dalla legge 856/1971.

Art. 36 T.U.

In primo luogo, l’art. 36 T.U. prevede che, in caso di espropriazione finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata, o comunque denominata, nonché, nell’ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l’indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene.

Art. 38 T.U.

L’art. 38 del T.U., inoltre, prevede il calcolo dell’indennità di esproprio di area legittimamente edificata, stabilendo che essa sia pari al valore venale del bene, riprendendo il criterio di cui all’art. 39 della l. 2359/1865, cd. “Legge Fondamentale”, e al secondo comma specifica che, qualora la costruzione o parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l’indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all’art. 37, ovvero tenendo conto della sola parte di costruzione realizzata legittimamente.

Art. 40 T.U.

Con riguardo all’indennità nel caso di esproprio di un’area non edificabile, all’art. 40 del T.U., recependo l’art. 15 della “Legge sulla casa”, si afferma che l’indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, senza valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola, con la conseguenza che l’eventuale assenza di tali colture o manufatti causi una diminuzione dell’indennità corrisposta.

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