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La disciplina del nome di famiglia in Svizzera


La Svizzera, a sua volta, ha disciplinato la materia nel 1994 e, anche in questo Stato, attualmente è consentita al genitore di scelta di quale cognome attribuire al figlio; questa modifica è intervenuta in seguito al caso Burghartz contro Swizterland, risolto da una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La causa riguardava due coniugi di nazionalità svizzera sposati in Germania, di cui la moglie aveva anche la cittadinanza tedesca; siccome nella nazione tedesca, come sopra ricordato, era consentito modificare il nome di famiglia, i due sposi avevano deciso di assumere come cognome di famiglia quello della moglie. Ritornando in Svizzera, alla loro richiesta di certificazione dell’avvenuto trasferimento di cognome, lo Stato stesso non ne aveva consentito l’approvazione.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, a questo punto, ha accolto il ricorso, pronunciandosi in nome della tutela dell’uguaglianza dei sessi, quale obiettivo finale degli Stati membri del Consiglio d’Europa; di conseguenza, gli stessi, solo fornendo giustificate motivazioni, possono attuare una diversità di trattamento in base al sesso.

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