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Criminalità: definizion e criminologica e definizione legale


La definizione criminologica e la definizione legale di criminalità sono rappresentati con le figure geometriche dei cerchi intrinsecantisi: presentano un “nucleo” di fatti comuni ma non si identificano, in quanto la definizione criminologica si fonda tendenzialmente sulle costanti criminali, sulla antisocialità del fatto e, quindi, su basi naturalistico-sociologiche, onde è relativamente indipendente e non coincide necessariamente con la definizione legale, comprendendo questa anche le varianti criminali.
In altri termini:
a.il diritto penale offre alla criminologia il nucleo fondamentale dei fatti che integrano la definizione criminologica di criminalità;
b.non tutti i fatti che sono reato per il diritto penale positivo rientrano per ciò solo nella definizione criminologica di criminalità, quali i reati costituenti mere variabili contingenti o arbitrarie;
c.e, viceversa, rientrano nell’interesse della criminologia quei fatti che, pur potendo non essere previsti come reati dal diritto positivo, tuttavia costituiscono devianza: la criminologia si è sempre interessata, oltre che della devianza criminosa, anche della devianza non criminosa (prostituzione, condotte sessuali anomale, alcolismo, tossicomania, disadattamento minorile, ecc…), in quanto non poche condotte devianti, in sé non criminose, possono facilitare la commissione di reati, nonché per la frequente comunanza di situazioni psicologiche e sociali di base nella criminalità e nella devianza e per le analoghe relazioni sociali che si instaurano nei confronti dei vari tipi di devianti, criminali o non criminali.

Così come stanno sempre più rientrando, e dovranno sempre più rientrare, nell’interesse della criminologia le zone di immunità penale, de iure e de facto, create e mantenute per comportamenti che presentano caratteri di antisocialità anche gravissimi:
1.per la delinquenza di Stato, conoscendo da sempre l’umanità i delitti di opposizione politica, commessi attraverso l’esercizio del potere legislativo, esecutivo, giudiziario, cioè sotto lo scudo formale della potestà statale; e che vanno dalla negazione delle libertà naturali dell’uomo sino ai crimini contro l’umanità, la pace, di guerra;
2.per la criminalità delle élites, dei gruppi dominanti, come nei sistemi penali del privilegio, nell’ambito delle quali sia venuta enucleando, nei paesi occidentali, la criminalità dei colletti bianchi, e, nei paesi socialisti, la criminalità dei colletti rossi.
E si è cominciato a parlare pure della criminalità dei colletti blu per indicare quei comportamenti corporativistici sentiti e censurati ormai dalla maggior parte di cittadini come antisociali e destabilizzanti, posti in essere sotto lo scudo formale delle libertà sindacali e dei diritti del lavoratore.

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