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I rapporti tra prevenzione generale e prevenzione speciale penale

I rapporti tra prevenzione generale e prevenzione speciale penale


Oltre ad una prevenzione speciale penale o parapenale, si può parlare anche di una prevenzione speciale sociale, consistente in quell’insieme di attività di controllo, assistenza, solidarietà sociale, volte a favorire il reinserimento sociale del soggetto rimesso in libertà.
Quando ai rapporti tra prevenzione generale e prevenzione speciale penale, non sempre le esigenze della prima coincidono con quelle della seconda.
Il che non esclude che anche la prevenzione speciale possa o debba essere perseguita anche nella misura massima in cui però sia sempre conciliabile con l’esigenza primaria della prevenzione generale e scientificamente e praticamente possibile.
Anch’essa, oltre a costituire un irrinunciabile strumento di lotta contro il crimine, ha altresì un proprio fondamento costituzionale, offerto dall’esplicita previsione delle misure di sicurezza e dal finalismo rieducativo della pena.
Offrire un’opportunità di reinserimento sociale ed un attestato di fiducia, oltre che costituire espressione di un fondamentale principio personalistico di solidarietà umana, può servire anche per spezzare quel meccanismo della “identità negativa”, che, rafforzato dalla condanna del giudice, porta alla stabilizzazione criminale del soggetto deviante.
La prevenzione speciale appare conciliabile col primato della prevenzione generale innanzitutto le seguenti condizioni:
a.che gli istituti specialpreventivi (sospensione della pena, misure alternative, liberazione anticipata, ecc…) non siano indiscriminatamente estesi fino al punto che il violato le della legge possa tenerne conto nel calcolo preventivo dei rischi e dei vantaggi e su di essi possa conseguentemente regolare la propria condotta;
b.che, pertanto, le misure specialpreventive siano concesse soltanto nei casi in cui esistano precisi presupposti giustificativi da un punto di vista di una seria azione di prevenzione speciale, e non per generiche e indiscriminate ragioni indulgenziali e pseudo-umanitarie.
Non solo le esigenze garantiste della certezza ed eguaglianza giuridica, ma anche la prevenzione generale contro gli indiscriminati indulgenzialismi vanno, realisticamente, ancora assicurate innanzitutto attraverso la legalità formale.
Attraverso, cioè, predeterminazione da parte della legge, nei limiti del possibile, dei presupposti per l’applicazione delle misure specialpreventive o, comunque, di criteri di scelta che debbono guidare il giudice e che permettono un controllo sull’uso che egli abbia fatto del potere discrezionale;
c.che il principio intimidativo può subire attenuazioni a favore del principio specialpreventivo e rieducativo nei limiti in cui sia possibile, scientificamente e praticamente, potenziare la prevenzione speciale.
Distruggere senza costruire, eliminare senza sostituire, rimettere presto in circolazione delinquenti pericolosi in virtù delle pene mitigate, senza che siano stati oggetto di trattamento terapeutico o rieducativo, senza che siano sottoposti a servizi e controlli sociali, è solo riformare sulla carta.

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