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Le costanti e le variabili della criminalità


Da parte di una più realistica posizione intermedia, libera da apriorismi ideologici e da contingenti finalità polemiche e che ha dalla propria parte l’esperienza storica e l’analisi comparata dei diversi paesi e regimi, si constata che la criminalità presenta, accanto a un largo coefficiente di variabili storiche, un nucleo essenziale di costanti, indipendenti dalle valutazioni contingenti dei singoli legislatori e dal mutare delle strutture politico-economiche.
Criminalità e diritto penale non sono, pertanto, tutta politica, esistendo delle costanti storiche rappresentate:
1.sia da quell’insieme di delitti, a cominciare dai cosiddetti delitti naturali, che rappresentano un dato pressoché immutabile nel tempo e nello spazio, perché ledono o mettono in pericolo beni esistenziali, senza la tutela dei quali non vi è convivenza possibile;
2.sia dalla idea basilare che all’azione sociale segue un ampliamento e all’azione antisociale una riduzione delle possibilità giuridiche del soggetto.
Variabili sono, in certa misura, nel tempo e nello spazio ciò che è antisociale o sociale ed i mezzi sanzionatori, ma costante ne è il principio sanzionatorio;
3.sia anche dalle categorie razionali del pensiero umano e criminalistico (soggetto attivo, condotta, evento, causalità, dolo, colpa, ecc…), che costituiscono l’ossatura concettuale di ogni sistema penale evoluto.

Nondimeno la criminalità è in larga misura condizionata anche dalla Politica e, quindi, dalla storia, poiché ogni sistema presenta accanto alle costanti le variabili criminali, che sono individuabili principalmente:
a. sia nel campo delle cause scriminanti, le quali accanto ad un nucleo costante (rappresentato innanzitutto dalla legittima difesa e dallo stato di necessità) presentano una larga zona di variabilità (fino alla legittimazione della stessa “delinquenza di Stato” negli ordinamenti totalitari);
b. sia nel campo degli interessi tutelati, in quanto ogni sistema penale è predisposto per la tutela, oltre che dei beni esistenziali, di interessi non esistenziali, che, da quelli più relativamente costanti (ad esempio norme contro i delitti patrimoniali, data la lenta evoluzione storica della struttura economica della società), possono andare a quelli del tutto contingenti, occasionali od arbitrari (ad esempio norme a tutela di una determinata forma di governo);
c. sia per quanto attiene all’utilizzazione delle stesse categorie logiche, degli stessi “mezzi penali”, poiché essi, per la loro polivalenza, possono assolvere a finalità politiche analoghe od opposte, a seconda del contesto in cui vengono calati (direttrici del diritto penale dell’oppressione, del privilegio, della libertà).
Dalla realistica visione delle costanti e variabili criminali derivano fondamentali implicazioni: se le scienze criminali, come ogni altra scienza, non sono totalmente neutrali, non sono neppure totalmente politiche; se nella maggior parte dei casi colui che viola la norma penale presenta un grado di antisocialità, il grado di antisocialità diminuisce man mano che si passa dalle costanti alle variabili criminali, fino ad essere in certe ipotesi nullo, come quando è la norma giuridica ad essere antisociale ed immorale (ad esempio norme di persecuzione politica).

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