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Il controllo organizzativo (la valutazione dei dirigenti)


Se il controllo di gestione pone sotto esame l’azione amministrativa dell’ente, l’attività di controllo organizzativo di cui all’articolo 147, comma 1, lettera c) del TUEL n.267/2000 ha per oggetto la valutazione della qualità delle risorse umane ed è rivolta alla misurazione e/o alla valutazione della performance aziendale ed individuale.
Oggetto di valutazione non sono ovviamente le persone in quanto tali, ossia i dirigenti/responsabili dei servizi quanto le loro prestazioni e le loro capacità organizzative.
Il legislatore del D.Lgs.n.286/1999 fissa i principi della valutazione affinché anche sulla sua funzione sia definitivamente posta chiarezza relativamente a ciò che la norma intende realizzare.
La norma rinvia al rispetto di quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle prestazioni svolte ed alle competenze organizzative dei dirigenti o, in loro assenza, dei responsabili di servizio.
L’attività di valutazione è essenziale al fine di individuare eventuali responsabilità dirigenziali necessarie per la revoca o per la destinazione ad altro incarico del dirigente o del responsabile di servizio.
La valutazione avviene con periodicità annuale, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, a conferma della necessità di un sistema integrato di controlli, tenendo “particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione” ossia degli obiettivi conseguiti nonché, in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Detta attività di controllo è adottata dai responsabili gerarchicamente sovraordinati ai dirigenti valutati, supportati in quest’attività dai servizi di controllo interno.
Quando i dirigenti da valutare rispondono direttamente all’organo di governo, è questo che formalizza la loro valutazione che nello specifico è affidata ad un apposito ufficio preposto sia all’attività di valutazione sia di controllo strategico.
Infatti, in quest’ultimo caso la valutazione dei dirigenti non può essere disgiunta dal rispetto della strategia delineata dall’organo politico. Negli enti locali l’organo che nella maggior parte dei casi si è individuata per svolgere queste attività è il nucleo di valutazione, organo in posizione di staff agli organi di governo. Questa scelta organizzativa è strettamente legata agli obiettivi del controllo strategico e della valutazione del personale dirigenziale.
Innanzitutto, hanno i medesimi destinatari, essendo sostanzialmente attività di supporto agli organi politici; inoltre, il controllo strategico, come si vedrà, mira ad evidenziare fattori ostativi e responsabilità per l’eventuale mancata o parziale attuazione dei piani fissati in sede di pianificazione strategica e quindi le eventuali azioni correttive. Sotto questo profilo la valutazione strategica si trova in posizione di collegamento tra organi di indirizzo che elaborano i piani e le attività gestionali che li concretizzano e quindi i soggetti che le pongono in essere. L’articolo 147 del TUEL n.267/2000 sembra confermare quest’impostazione in base alla quale l’organo preposto alla valutazione del dirigente ed al controllo strategico è al servizio degli organi di governo nella formulazione del programma politico- amministrativo e nel controllarne lo stato di attuazione e le varie responsabilità a tutti i livelli (politico e dirigenziale).
La valutazione delle competenze e delle prestazioni necessita dell’implementazione di un efficace sistema di controllo di gestione: la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi non può che basarsi sul sistema di programmazione- controllo e perciò sugli strumenti essenziali al controllo di gestione quali la contabilità generale, la contabilità analitica, gli indicatori di risultato il PEG, ecc.

Ai fini della valutazione del personale ed in particolare della dirigenza, i risultati del controllo di gestione costituiscono una banca dati fondamentale dalla quale ricavare informazioni sul grado di conseguimento degli obiettivi, sulle modalità di utilizzo delle risorse, sullo stato di attuazione dei programmi e quindi i livelli delle cosiddette tre “E” (Economicità, Efficacia, Efficienza).
Viene quindi in rilievo l’importanza, pur nel rispetto delle diverse finalità, di una forte integrazione tra il sistema di valutazione e controllo di gestione.
L’articolo 5 del D.Lgs.n.286/1999 pone tre principi cui deve attenersi il procedimento di valutazione:
  • la diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza (c.d. “organo proponente”). E’ fondamentale, infatti, che chi valuta abbia diretta ed adeguata cognizione di come nel concreto “si comporta” il dirigente al fine di poter apprezzare ogni elemento che può incidere sulle sue prestazioni. Tale conoscenza diretta, unitamente alla disponibilità dei rapporti del controllo di gestione, rende minimo il rischio di valutazioni de relato;
  • la verifica/approvazione della valutazione da parte del valutatore di seconda istanza (cosiddetto “organo competente”) che rappresenta senza dubbio una garanzia sia per il valutato che per l’ente;
  • la partecipazione al procedimento del valutato. Questa partecipazione rappresenta un’ulteriore spinta a rendere il più possibile oggettivo il processo di valutazione, elaborando preventivamente ed in maniera chiara ed univoca i criteri ed i parametri garantendone in ogni caso la preventiva e dettagliata conoscenza da parte degli interessati.

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