Skip to content

“Vigilanza”, “avocazione” e “delegazione” nei rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero


A) Un potere di vigilanza è attribuito al pm di grado superiore sugli uffici del pm di grado inferiore dall'art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006 n. 106, il quale stabilisce che “il procuratore generale presso la corte d'appello, al fine di verificare il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale”.

B) Il potere di avocazione consente al pm di grado superiore di far proprie le attribuzioni normalmente demandate all'ufficio del pm di grado inferiore per il compimento di una determinata attività. Alcuni esempi:
- art. 372 comma Ibis: avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte d'appello quando, per inerzia dell'ufficio del procuratore della Repubblica o per mancato coordinamento dei diversi uffici del pm, si determina una stasi o si avverte un inadeguato svolgimento nelle attività investigative;
- art. 412: avocazione quando il procuratore della Repubblica, il quale è naturalmente competente a esercitare l'azione penale, non l'ha promossa nel termine prescritto;
- il procuratore generale presso la corte d'appello avoca il procedimento, designando per l'udienza un magistrato del proprio ufficio, qualora il titolare dell'ufficio abbia omesso di provvedere alla sostituzione ex art. 53 comma II di un magistrato del pm in corso di udienza;
- il procuratore nazionale antimafia può avocare, conferendole a sé stesso, le indagini preliminari nel caso in cui non sia stato possibile rendere effettivo il coordinamento tra i procuratori distrettuali interessati.
Il procuratore generale presso la corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia dispongono l'avocazione, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto motivato che in copia deve essere trasmesso ai procuratori della Repubblica interessati i quali, entro dieci giorni dalla ricezione, possono presentare reclamo al procuratore generale presso la Cassazione.

C) Il potere di delegazione si configura quando, nei casi espressamente previsti dalla legge, un ufficio del pm trasferisce la potestà di esercitare determinate funzioni che gli appartengono ad un altro ufficio del pm, per il compimento di una specifica attività (ad es. art. 570 comma III). Quest'ultimo, nei limiti della delega, compie l'attività come se fosse sua propria, salvo il potere di revoca che l'organo delegante può esercitare in qualunque momento, sol che consideri cessata l'opportunità di mantenere il rapporto sostitutivo.
Delegazione può aversi anche tra uffici del pm di pari grado. Ciò si verifica quando, per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro  tribunale, il pm cui spetterebbe il compimento dell'atto, ove non ritenga di procedere personalmente, deleghi il pm presso il  tribunale del luogo (art. 370 comma III).

Tratto da IL PUBBLICO MINISTERO di Gianfranco Fettolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.