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Criteri ed ambiti applicativi della disciplina comunitaria di "coordinamento"


La disciplina materiale del sistema di coordinamento è ora contenuta nel Regolamento 883/2004.
La succitata normativa regolamentare identifica, innanzitutto, l'ambito soggettivo di riferimento del sistema di coordinamento suddetto.
A disciplina si applica ai lavoratori degli Stati membri, oltre che agli apolidi, ai rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro e agli immigrati di Paesi terzi, che abbiano concluso un accordo con la Comunità, nonché ai familiari degli stessi, senza distinzione di nazionalità.
Il riconoscimento del beneficio è legato all'esercizio di una attività professionale, salariata o non salariata, presente o passata.
Per quanto riguarda, invece l'ambito oggettivo di applicazione, la normativa regolamentare fa riferimento a tutti i principali eventi protetti (in validità, vecchiaia, morte, malattia, maternità, carichi di famiglia, malattie professionali, infortuni sul lavoro, disoccupazione).
Infine, quanto ai criteri di coordinamento, la normativa regolamentare si ispira ai principi di revoca delle clausole di residenza, di esportabilità delle prestazioni, di unicità della legge applicabile, di totalizzazione, di incumulabilità di prestazioni omogenee.
In particolare, il principio di revoca delle clausole di residenza rappresenta una deroga al principio di territorialità delle legislazioni nazionali.
Tutte le prestazioni monetarie periodiche, quali pensioni e rendite, spettanti in base alla legislazione di uno Stato membro, non possono essere ridotte, sospese o revocate per il fatto che il beneficiario abbia o trasferisca la propria residenza in un Paese membro, diverso da quello in cui ha lavorato e si trova l'istituzione debitrice della prestazione stessa.
Consegue a tale regola il principio dell’esportabilità delle prestazioni: queste, una volta acquisite, devono continuare ad essere erogate dall'istituzione debitrice con le stesse modalità, anche oltre le frontiere nazionali.
Qualche cosa di analogo vale anche per il datore di lavoro, il quale, infatti, per espressa previsione "non può essere costretto a pagare i contributi maggiorati per il fatto che il suo domicilio o la sede della sua impresa si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente".
Di valore essenzialmente strumentale è, invece, il principio della unicità della legge applicabile: i lavoratori occupati nel territorio di uno stato membro sono assoggettati alla legislazione di questo, indipendentemente dalla residenza e indipendentemente dalla ubicazione della sede del datore di lavoro.
Particolarmente importante è il già ricordato principio di totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, che implica il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali.
Oggetto di "totalizzazione" e, quindi, di cumulo non sono soltanto i periodi di assicurazione per i quali sono stati pagati i contributi, ma anche (purché non si sovrappongano) i periodi di impiego comunque intesi (anche per lavoro autonomo) che quelli di disoccupazione, purché, come in Italia, attraverso la contribuzione figurativa, siano considerati rilevanti dalla legge nazionale competente.

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