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Il rapporto intercorrente tra enti previdenziali e soggetti protetti


Dal punto di vista tecnico, la condivisione della più moderna concezione implica il riconoscimento anche di una sostanziale divaricazione materiale e giuridica tra il "momento" contributivo e il "momento" dell'erogazione delle prestazioni.
È, infatti, soltanto attraverso quest'ultimo che, insieme al diritto dei soggetti protetti, trova effettiva soddisfazione l'interesse pubblico, e si realizza, dunque, l'obiettivo finale del servizio alla collettività.
L'altro, invece, svolge un ruolo essenzialmente strumentale, perché funge da mezzo per la "provvista" delle risorse finanziarie del sistema stesso.
Il fatto che "il rapporto giuridico previdenziale", cui riconoscere una peculiare fisionomia ed una indiscutibile centralità nel sistema, sia quello intercorrente tra gli enti previdenziali ed i soggetti protetti per l'erogazione delle prestazioni, di per sé non esclude la possibilità di riconoscere l'appartenenza alla medesima categoria concettuale anche al rapporto che ha ad oggetto l'obbligazione contributiva (oltre a comportamenti strumentali all'adempimento di questa, come subito vedremo), o, addirittura, al rapporto intercorrente con un ente non previdenziale.
Tale distinto rapporto, infatti, se anche non impostato sulla base di un nesso di stretta interdipendenza giuridica rispetto all'altro, ha sicuramente con quello una comunanza di fine.
Tra i due suddetti rapporti elementari, dunque, sussiste, per questo primo motivo, una innegabile interrelazione, dalla quale non può prescindersi nell'analizzare il complessivo fenomeno.
Ma oltre a ciò rileva anche un ulteriore aspetto del medesimo fenomeno: quello relativo al momento costitutivo di ciascuno dei due suddetti "rapporti elementari".
Il rapporto intercorrente tra enti previdenziali e soggetti protetti può essere denominato anche rapporto erogativo, quantomeno per contrapporlo al rapporto che assicura la "provvista", cioè al rapporto contributivo.
Ebbene, detto rapporto, in realtà, nonostante quanto possa apparire, non si instaura nel momento in cui maturano i requisiti del diritto a quelle prestazioni, ma in un momento precedente.
Ed in effetti è necessario distinguere tra il vincolo (cioè il rapporto) e i suoi effetti (l'acquisizione del diritto alle prestazioni e il relativo godimento) e, soprattutto, tra il momento costitutivo del primo e il momento in cui vengono a maturazione i secondi.
Il vincolo, cioè il "rapporto", si instaura ben prima dell'effetto finale: e tanto risulta da quelle situazioni in cui la legge riconosce al soggetto potenziale destinatario della prestazione posizioni giuridiche attive, sicuramente "strumentali", ma tuttavia configurabili come veri e propri diritti soggettivi, cui si contrappongono, a carico degli enti previdenziali, obblighi legalmente coercibili.
Per il momento, basti qui far riferimento, esemplificativamente, all'obbligo, che grava sull'ente previdenziale, di comunicare al lavoratore i dati relativi alla propria posizione previdenziale e pensionistica e alla relativa responsabilità contrattuale in caso di informazioni inesatte; o al diritto del lavoratore di pretendere che l'ente previdenziale faccia valere (nei confronti del datore) il proprio credito contributivo, onde evitarne la prescrizione.
Si tratta di relazioni che non avrebbero senso e giustificazione alcuna se non potessero essere considerate espressione di un rapporto tra gli stessi già costituito: il "rapporto erogativo".
In conclusione si deve considerare superata la configurabilità di un "rapporto giuridico previdenziale" di struttura trilaterale e, dunque, "unico".
Ma, nello stesso tempo, si deve anche riconoscere che, sul lato delle erogazioni, "rapporto previdenziale" non è "unicamente" quello che ha ad oggetto le prestazioni previdenziali, bensì l'intero "programma" e di prestazioni e controprestazioni o, più in generale, di posizioni attive e passive, strumentali o meno, al carico delle parti del rapporto stesso.
Va preso atto che il fenomeno giuridico che qui si considera è caratterizzato dalla concorrenza di una pluralità di rapporti, i quali, nel complesso, si richiamano ad un’unica matrice concettuale ed ad un'unica finalità.
Ad essi, per questo motivo, va riconosciuta una reciproca interconnessione.
All'esame di tale articolata varietà di tipi, di contenuti e di reciproche interrelazioni, sono destinate le pagine che seguono.
A detto esame, tuttavia, non appare opportuno dedicarsi senza aver prima dato brevemente conto di quanto sta "intorno" ai rapporti in questione: cioè dell'ambito dei soggetti protetti e delle strutture e dei mezzi attraverso i quali a quelli si provvede.

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