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Il sistema di computo della rendita per inabilità permanente


Come già anticipato, la riforma del 2000 ha radicalmente modificato il sistema di computo della rendita per inabilità permanente.
L'indennizzo del danno biologico è "areddituale", cioè determinato senza alcun riferimento alla retribuzione dell'infortunato, e viene erogato sotto forma di capitale, quando la menomazione indennizzabile sia di grado inferiore al 16%, ed in rendita quando la menomazione superi il suddetto gradiente.
Quando la menomazione sia pari o superiore a detto gradiente del 16%, va ad integrare la rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali; quest'ultima quota è commisurata, come è ovvio, innanzitutto al grado della menomazione e, poi, alla retribuzione del lavoratore (nei limiti del minimale del massimale di legge).
Per la determinazione dell'importo della prestazione viene impiegato il metodo tabellare.
La base di calcolo è costituita dalla tabella delle menomazioni, nella quale figurano elencate e classificate le possibili menomazioni derivanti da infortunio o malattia.
La tabella indennizzo danno biologico riguarda specificamente quest'ultimo, con un valore che cresce in misura progressiva con il crescere del grado di invalidità e con ulteriore diversificazione, quando l'indennizzo è erogato un capitale, in funzione dell'età del sesso.
Infine, la tabella dei coefficienti, specificamente finalizzata alla valutazione degli effetti economici della riduzione della capacità di lavorare, prescinde dalle specifiche e contingenti modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, così come delle concrete condizioni socio-economiche del mercato del lavoro, ma apprezza in via oggettiva ed astratta l'”attività svolta”, la ”categoria di appartenenza” e la “ricollocabilità”: salva la possibilità di personalizzare l'indennizzo attraverso l'applicazione di opportuni coefficienti di incremento sulla base di valutazione medico legale.
Sia l'indennizzo in capitale che la rendita possono essere soggetti a revisione per iniziativa dell'interessato o dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento del grado di menomazione.
La revisione può venire soltanto entro un periodo di tempo tassativamente stabilito dalla legge (10 anni dalla costituzione della rendita per infortunio, 15 anni per le malattie); trascorso tale periodo, la legge ritiene, con presunzione assoluta, che i postumi dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale non siano più suscettibili né di peggioramento né di miglioramento.
Alla rendita accede una quota integrativa per il coniuge e figli pari a 1/20 per il coniuge e per ciascuno dei figli.
Detta quota, peraltro, va applicata esclusivamente alla parte di rendita erogata per la riduzione della capacità soggettiva di produrre reddito da lavoro.

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