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Inquadramento sistematico e ambito soggettivo delle assicurazioni sociali


È opportuno sottolineare, a questo punto, due aspetti caratterizzanti dell'inquadramento delle assicurazioni sociali nel sistema della protezione sociale in generale.
In primo luogo, le assicurazioni sociali, pur essendo tradizionalmente destinate alla tutela sociale del lavoro subordinato, non sono a questo pregiudizialmente legate.
In secondo luogo, va tenuto ben presente che dette assicurazioni sociali non esauriscono l'azione sociale dello Stato.
Quanto al primo aspetto va considerato che irrilevante è, in via di principio, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro concretamente interessato.
La tutela previdenziale è stata ben presto estesa ai piccoli imprenditori e, progressivamente, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi in genere.
In effetti, va ricordato come, in tempi recenti si sia realizzata la progressiva estensione della tutela previdenziale innanzitutto a vicende che non coinvolgono la produzione del reddito, quale il danno biologico, inserito da ultimo nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; ma anche ad attività non rivolte al mercato, come quella delle casalinghe o, più in generale, dei soggetti che assumono responsabilità di cura del nucleo familiare.
Quanto al secondo aspetto è considerato come l'azione sociale dello Stato non si esaurisca nelle assicurazioni sociali, ma sia parallelamente rivolta a garantire i diritti sociali al cittadino in sé considerato.
Ne risulta, così, costituito e definito l'ambito di un distinto settore di intervento di detta azione: quello dell'assistenza sociale.
Le politiche di protezione sociale si realizzano anche attraverso misure diverse dalle prestazioni economiche individualizzante (pensioni, assegni, rendite, indennità, sussidi), il circuito delle strutture pubbliche quali, in particolare, le misure di prevenzione, l'erogazione di servizi a diretto carico finanziario dell'erario, l'si crediti o esenzioni fiscali; e non soltanto attraverso strutture pubbliche, ma anche attraverso strutture ed iniziative private (sia pur delegate o controllate o promosse dalla mano pubblica); o attraverso interventi destinati ad incidere sulla stessa autonomia privata, come nei casi in cui, di fatto, la legge imponga al datore di lavoro obbligazioni di natura prettamente sociale (così, ad esempio, la stessa prescrizione di "sufficienza" della retribuzione).

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