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L’automatica costituzione dei rapporti previdenziali


Il momento costitutivo delle relazioni giuridiche di natura previdenziale è unico ed automatico: precisamente, il momento stesso in cui si costituisce il rapporto di lavoro subordinato o ha inizio l'attività lavorativa autonoma.
Tali situazioni, infatti, sono dalla legge considerati come presupposto fattuale necessario e sufficiente per l'instaurarsi di quella situazione complessa che, appunto, va sotto il nome di "rapporto previdenziale".
Ciò è quanto si intende esprimere, quando si dichiara che rapporto previdenziale è obbligatorio: determina la costituzione di detto rapporto non un atto di volontà, bensì il materiale verificarsi del fatto presupposto dalla legge.
L'intervento di uno specifico atto dell'ente previdenziale, che "certifichi", in qualche modo, l'assicurazione, assume mero valore ricognitivo di un rapporto la cui costituzione è già venuta.
Quanto sopra vale per il rapporto contributivo: esso incontestabilmente insorge, appunto, nel momento stesso in cui inizia l'attività lavorativa.
Ma altrettanto vale anche per il rapporto che ha ad oggetto finale l'erogazione delle prestazioni: il rapporto erogativo.
Oggi si è reso manifesto che i soggetti protetti dal sistema previdenziale risultano destinatari di forme di protezione, per così dire, "intermedie", rispetto a quella "finale" rappresentata dall'erogazione della prestazione previdenziale "istituzionale".
Quanto qui si sta esponendo naturalmente riguarda soltanto il rapporto previdenziale di base, non anche la rapporto previdenziale complementare, la cui costituzione è, viceversa, subordinata a un atto di autonomia privata (cioè facoltativo), che risponde a logiche in gran parte diverse.

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