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La base imponibile e l'aliquota contributiva


La determinazione dell'importo dei contributi viene effettuata il riferimento all'importo delle retribuzioni, nel caso dei rapporti di lavoro subordinato, o all'importo del reddito, nel caso di lavoro autonomo.
Tali termini di riferimento rappresentano, dunque, la base imponibile.
Ma, all'atto pratico, la situazione è più complessa.
Innanzitutto, infatti, la retribuzione che viene presa a riferimento ai fini di contribuzione previdenziale non è propriamente quella disciplinata come tale dalle parti del rapporto di lavoro, bensì la retribuzione imponibile, quale convenzionalmente fissata dalla legge.
Vengono presi come base impositiva non gli emolumenti erogati "a causa", bensì, più genericamente, "in dipendenza" del rapporto di lavoro: precisamente, "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro".
C'è, inoltre, da considerare che la base imponibile per la contribuzione previdenziale è, innanzitutto, la retribuzione dovuta, tanto in denaro che in natura: in altri termini, l'obbligazione contributiva deve essere insensibile all'eventuale inadempimento del datore di lavoro o all'eventuale rinuncia del lavoratore.
Va tenuto conto, d'altra parte, che è imposto un minimale contributivo: la "retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni, stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne deriva una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
In altri termini, il concetto di retribuzione "dovuta" ai fini previdenziali non coincide con il concetto di retribuzione "dovuta" in senso civilistico.
In generale, al minimale contributivo non corrisponde un massimale contributivo.
Soltanto per effetto della riforma pensionistica del 1995, che ha introdotto per i lavoratori di nuova assunzione il calcolo contributivo della pensione, è stato stabilito, a favore dei lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996, un massimale annuo della base contributiva, pari, all'epoca, a euro 68.172,31.
Gli inconvenienti derivanti dalla diversità sostanziale tra i criteri di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e i criteri di determinazione della retribuzione imponibile ai fini fiscali, già da tempo avvertiti, hanno introdotto una modifica legislativa finalizzata al loro superamento.
È stato stabilito, infatti che la base imponibile a fini di contribuzione previdenziale sia rappresentata da quella stessa che, ai sensi di quanto in proposito detta il testo unico per le imposte sul reddito, vale per l'imposizione tributaria, salve le esclusioni espressamente e tassativamente indicate, sulla base di una elencazione.
Conseguente a tale scelta è stato l'assoggettamento della riscossione dei contributi di pertinenza degli enti previdenziali alle stesse procedure che valgono per le imposte.
Ciò non è valso, tuttavia, ad annullare le diversità quanto a criteri impositivi, regime sanzionatorio e altro, che inducono a riconoscere ai contributi previdenziali natura distinta e peculiare dai tributi.
Oltre alla base impositiva, rileva ai fini della determinazione in concreto dell'entità della contribuzione, anche l'aliquota contributiva.
Quale prestazione autoritativa di carattere patrimoniale, l'obbligazione contributiva non può essere imposta tramite atto amministrativo, giusto il principio secondo il quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, se non in base alla legge" (art. 23 Cost.).
La suddetta riserva di legge, tuttavia, può ritenersi rispettata quando la legge si limiti a determinare le condizioni per l'esistenza dell'obbligo contributivo, rinviando, per il resto, alle valutazioni tecniche della pubblica amministrazione.
Ed in effetti, nel vigente ordinamento il quantum dell'obbligazione contributiva raramente risulta determinato direttamente dalla legge.
Attualmente, soltanto i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sono determinati in relazione al rischio di infortunio e malattia, secondo il medesimo schema che vale per le assicurazioni private.
Nelle altre assicurazioni sociali, invece l'importo della contribuzione varia in relazione a vari elementi (quali la retribuzione, il reddito dell'impresa, la qualifica del lavoratore).

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