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La l. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)


La l. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ha inteso dare una prima, parziale e ancora largamente incompleta risposta in questa direzione, in attuazione di essenziali principi costituzionali.
Nel complesso disegno della legge, la costruzione del sistema integrato dei servizi sociali è basata sulla collaborazione tra pubblico e privato, in esplicito omaggio al principio di sussidiarietà orizzontale.
La legge si ispira in tal modo a quella concezione "cooperativa", "partecipativa", "personalista" della sussidiarietà orizzontale.
Essa declina, cioè, il principio di sussidiarietà orizzontale quale criterio di cooperazione e reciproca integrazione tra sfera pubblica e privata, centrato su di un positivo rapporto "partenariale pubblico-privato".
In quest'ottica, la sussidiarietà orizzontale non assume tanto una valenza negativa, vale a dire di difesa delle originarie "competenze" o prerogative dell'autonomia privata nei confronti dell'intervento pubblico; quanto piuttosto una positiva valenza di integrazione dei soggetti privati nella concreta definizione dei modi di realizzazione delle attività di interesse generale e di perseguimento dell'interesse pubblico.
Le osservazioni sin qui compiute in ordine al rilievo eminentemente positivo attribuito dalla l. 328/2000 al principio di sussidiarietà orizzontale, servono anche a dar ragione delle forme in cui la stessa legge mette in qualche modo in correlazione solidarietà e concorrenza nella realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali.
La legge riconosce rilievo alle istanze riconducibili alle regole di concorrenza.
Si potrebbe in certo senso affermare che la sussidiarietà orizzontale possa fungere da criterio di raccordo tra i principi di solidarietà e concorrenza.
La sussidiarietà orizzontale corrisponde "alla creazione di un concorso tra soggetti pubblici e privati", che nell'area dei servizi sociali si impronta ad una coniugazione dei principi di solidarietà e concorrenza, nelle forme di un ingresso temperato, modulato e ben governato delle regole che concretamente traducono tale secondo principio.
Ai fini della stipula delle convenzioni per la gestione dei servizi sociali e assistenziali, la legge quadro, per vero non senza ambiguità, privilegia, così, il ricorso alla competizione tra i soggetti interessati, "anche se questa competizione è a priori limitata ai soggetti che possono iscriversi nei registri dei soggetti ammessi al convenzionamento (e dunque sostanzialmente ai soggetti del terzo settore)".
In tal modo, la necessaria apertura a elementi di concorrenzialità è comunque temperata dalla restrizione delle procedure ai soli soggetti accreditati.
Ed infatti, "la concorsualità soddisfa l'esigenza di tutela dei beneficiari (sotto il profilo della qualità dei servizi) e non ostacola un sano sviluppo del settore non profit, soddisfacendo così simultaneamente i due obiettivi (apparentemente antitetici) che una legislazione in questa materia dovrebbe prefiggersi".
La l. 328/2000 indica in quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio di "aggiudicazione" utilizzabile dalle amministrazioni pubbliche nelle procedure di esternalizzazione dei servizi sociali.
A livello di enunciazioni di principio, questo sforzo di combinazione e di bilanciamento di valori potenzialmente conflittuali o antagonisti, dunque, è già in atto, come mostra l'esempio, pur limitato, della legge quadro sull'assistenza.
La difficoltà maggiore sta, semmai, nel passare a una effettiva traduzione concreta degli stessi.
Questo stesso sforzo volto a bilanciare i principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà con la accentuazione delle logiche concorrenziali è, del resto, sotto diverso profilo, ben presente anche nella riforma del titolo V della Costituzione.
L'inversione del criterio di riparto delle potestà legislative, che impegna ora l'interprete non tanto a ricercare uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento regionale, quanto piuttosto individuare l'eventuale esistenza di riserve esclusive o parziali di competenza dello Stato, appare di per sé idonea a determinare dinamiche di differenziazione, e perciò anche di concorrenza interregionale, potenzialmente molto più forti che in passato.

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