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Tipologia e natura dei contributi previdenziali


L'obbligatorietà è la caratteristica tipica della contribuzione previdenziale.
Tuttavia, esistono anche contribuzioni il cui onere non è imposto dalla legge, ma può essere liberamente assunto dal soggetto interessato.
Nello stesso ambito della contribuzione obbligatoria è dato distinguere fattispecie da fattispecie, in relazione alla funzione o all'obiettivo specifico di ciascuna di esse.
A fronte di tale varietà tipologica, diviene ancora più difficile di quanto già non sia di per sé definire la stessa natura dei contributi previdenziali.
Tra le opinioni più accreditate vi sono quelle che considerano i contributi, o come premi di assicurazione, o come quota di salario, o come tributi.
La concezione che raccoglie maggiore consenso è quella "tributaristica".
Quale che sia la concezione da accogliere, tuttavia, c'è da sospettare che ben difficilmente possa dimostrarsi la validità di un concetto unitario, considerate, innanzitutto, le diversità tipologiche e funzionali che intercorrono tra i vari tipi di contributi: quelli per l'assistenza di malattia, che non condizionano né l'an, né il quantum della prestazione; quelli per la pensione di vecchiaia, che, invece, condizionano l'entità della prestazione; quelli volontari pagati in prosecuzione di un obbligo non più attuale; quelli figurativi, che gravano sulla finanza pubblica; quelli aggiuntivi o addizionali, a esclusivo carico dell'impresa che in concreto si avvalga di determinati istituti.
A fronte di tale quadro, appare necessario prendere atto, innanzitutto, che una configurazione unitaria dei contributi complessivamente considerati non risulta possibile.
Invero, la normativa in materia sconta l'influenza di due diverse interpretazioni, ad entrambe le quali la legislazione italiana pare essersi richiamata, a seconda dei casi e dei tempi: quella che giustifica il contributo in ragione della sua corrispondenza con le prestazioni previdenziali e quella che considera tale contributo indipendente dalle prestazioni e lo fa operare in funzione parafiscale.
In secondo luogo, anche nelle ipotesi in cui ai contributi previdenziali possa riconoscersi una funzione analoga a quella dei tributi, ha preso atto che ciò non può valere a superare la profonda differenza di natura tra i primi e i secondi.
La giusta conclusione è, con ogni probabilità, quella che impone di riconoscere ai contributi previdenziali natura e caratteri specifici.

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