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Il regime autorizzativo delle imprese di investimento


Trasparenza della proprietà. Le SIM devono essere iscritte a un apposito albo istituito presso la CONSOB, che autorizza l’esercizio di servizi di investimento quando ricorrono specifiche condizioni, che sono del tutto analoghe a quelle previste per le banche riguardo l’esercizio dell’attività bancaria.

I profili normativi caratterizzanti lo svolgimento dei servizi di investimento.  Il Testo Unico provvede a definire i criteri generali e le forme contrattuali cui devono conformarsi i soggetti autorizzati nello svolgimento dei servizi di investimento, al fine di tutelare il cliente e il mercato; i criteri generali si riferiscono a:
- diligenza, correttezza e trasparenza dei comportamenti
- adeguatezza dell’informazione fornita ai clienti
- scelta e comunicazione del benchmark, cioè del portafoglio virtuale di investimento pubblicamente e oggettivamente rilevabile rispetto al quale possono essere confrontate le scelte di investimento del gestore
predisposizione di modalità organizzative idonee a prevenire rischi di conflitto di interessi
- assicurazione al cliente di adeguate condizioni di trasparenza e di equo trattamento, ove possono sussistere situazioni di conflitto di interessi
- modalità di gestione indipendente, sana e prudente
- adozione di misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro affidati.
Per quanto riguarda, invece, le forma contrattuale, il decreto stabilisce che i contratti relativi ai servizi di investimento devono essere redatti in forma scritta e devono essere consegnati ai clienti. La stipulazione di contratti in altra forma, deve essere regolata esplicitamente dalla CONSOB, sentita la BI.
Il legislatore mira ad aumentare la tutela del cliente; rafforzata:
- dal fatto che il decreto inverte l’onere della prova, sancendo che negli eventuali giudizi di risarcimento dei danni spetta alla SIM, alla banca o alla SGR l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
- dal principio della separazione tra i patrimoni dei singoli clienti e quello della SIM, della banca o della SGR
Infine, con riferimento alla gestione di portafogli di investimento, i soggetti abilitati devono applicare le seguenti regole:
- rispetto delle istruzioni impartite dal cliente in ordine alle operazioni da compiere
- non contrarre per conto del cliente obbligazioni che lo impegnino oltre il patrimonio gestito, salvo specifica istruzione scritta
- diritto del cliente di recedere in ogni momento dal contratto.
- esercizio di eventuale diritto di voto in rappresentanza del cliente esclusivamente in forza di procura scritta rilasciata da quest’ultimo.

L’ordinamento delle attività di gestione collettiva del risparmio
La gestione collettiva del risparmio –disciplinata anch’essa dal TU- è il servizio che si realizza attraverso:
- la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti
- la gestione del patrimonio di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento in strumenti finanziari, creditizi o altri beni mobili e immobili (Nb: l’oggetto non ha natura esclusivamente finanziaria.
 
Gli OICR sono:
i fondi comuni di investimento. Il fondo comune di investimento è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di partecipanti e investite in strumenti finanziari, gestito in monte (gestione collettiva). Ciascun partecipante detiene un numero di quote (tutte con valore uguale e con uguali diritti) proporzionale all’importo versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del fondo costituisce patrimonio autonomo e separato da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli partecipanti, nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Il fondo è “mobiliare”, poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari emessi da imprese o enti quotati (tipicamente azioni e obbligazioni). Di esso esistono di 2 forme:
- il fondo aperto, i cui il risparmiatore può, ad ogni data di valorizzazione della quota, sottoscrivere quote del fondo oppure richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte. La SGR deve consegnare agli investitori –tramite la rete distributiva- il prospetto informativo, che contiene informazioni esaurienti sulle caratteristiche dell’investimento. Nei confronti dei sottoscrittori essa ha obblighi di corretta gestione, di informazione e rendiconto, e di riacquisto delle quote
- il fondo chiuso, in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a determinate scadenze predeterminate
- le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV). La Sicav, con sede legale e direzione generale in Italia, ha per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni
Le parti di OICR sono le quote di fondi comuni di investimento e le azioni Sicav.
La Società di Gestione del Risparmio (SGR) è la società per azioni, con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; e può anche:
- prestare servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (attività svolta anche dalle SIM e banche autorizzate e non costituisce attività esclusiva o riservata)
- gestire gli investimenti dei fondi pensione
- svolgere attività connesse e strumentali stabilite dalla BI, sentita la CONSOB

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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