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L’ordinamento dell’attività bancaria e creditizia


Le fonti normative principali e fondamentali al riguardo sono:
- il D.lgs. 1° settembre 1993, n.385 ( noto come “Nuova legge bancaria” o “testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”)
- il D.lgs. 14 dicembre 1992 n.481, che ha dato attuazione della Direttiva CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio.
La definizione di banca e di attività bancaria. Viene definita “banca” l’impresa che è autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, tale definizione chiarisce che:
1. la banca è un’impresa, coerentemente con la norma di recepimento della prima direttiva comunitaria delle legislazioni bancarie (del 1985)
2. la banca esiste e opera in forza di un’autorizzazione formale delle autorità competenti
3. la definizione di banca rinvia direttamente alla nozione di attività bancaria
A sua volta la norma (d.lgs del 1993 art.10) afferma che la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito (congiuntamente e non separatamente) costituiscono l’attività bancaria, la quale ha quindi natura necessariamente composita.
Inoltre l’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche. Questa fondamentale “riserva d’attività” è coerente con il fatto che l’attività bancaria sia subordinata ad autorizzazione e sia regolata da una normativa specifica.
Infine l’art.10 aggiunge che le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, nonché attività connesse e strumentali (come per es. la produzione di servizi informatici per proprio uso).
Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. (v. attività riservate a SGR, SICAV)
Le altre attività finanziarie esercitabili dalla banca sono quelle ammesse al “mutuo riconoscimento”. Con tale dizione la norma intende identificare le attività finanziarie che le banche possono esercitare (direttamente o indirettamente tramite società controllate nella forma del gruppo bancario) in qualsiasi paese comunitario, in forza dell’autorizzazione ricevuta nel paese di origine (principio dell’home country control).
Secondo la norma vigente le attività ammesse al mutuo riconoscimento, il cui esercizio separato per altro non costituisce attività bancaria sono:
* raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione. In via generale la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, salvo –in via particolare- casi espressamente previsti (ad es. emissione di titoli di debito da parte degli Stati comunitari e l’emissione di obbligazioni da parte delle S.p.a o società in accomandità per azioni, S.a.p).
* operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il forfaiting)
* leasing finanziario
* servizi di pagamento
* emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheque, lettere di credito)
* rilascio di garanzie e di impegni di firma
* operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, etc)
- cambi
- strumenti finanziari a termine e opzioni
- contratti su tassi di cambio e tassi di interesse
- valori mobiliari
* partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi
* consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo delle imprese.
* servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking
* gestione o consulenza nella gestione di patrimoni
* custodia e amministrazione di valori mobiliari
* servizi di informazione commerciale
* locazione di cassette di sicurezza
* altre attività di rilievo minore.
Definita la nozione giuridica di banca, per differenza si forma la nozione giuridica di “intermediario finanziario”, cioè un soggetto operante nel settore finanziario ed esercente attività finanziaria secondo modalità che non integrano la definizione di attività bancaria. (esercizio nei confronti del pubblico delle attività di: assunzione partecipazioni, concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione dei cambi).
E’ importante rilevare che la definizione giuridica di intermediario finanziario è difforme da quella economica che colloca le banche nella categoria degli intermediari finanziari, intesi come imprese che intermediano sistematicamente risorse finanziarie.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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