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Gli adempimenti che precedono l’udienza


La richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal pm, contiene l’imputazione, nonché l’indicazione delle fonti di prova acquisite e non deve essere motivata.
La richiesta è trasmessa al giudice al quale spetta di fissare giorno, ora e luogo dell’udienza preliminare.
Tra la data in cui la richiesta perviene al giudice e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 giorni; le parti devono essere avvisate della data dell’udienza in modo da avere un termine libero di almeno 10 giorni.
All’imputato e alla persona offesa è notificato l’avviso della data di udienza unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio.
Ai sensi dell’art. 4162 c.p.p. con la richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero deve trasmettere il fascicolo delle indagini.
Da tale momento ogni ulteriore atto integrativo delle indagini preliminari deve essere immediatamente reso conoscibile alle altre parti.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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