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Il procedimento per decreto nel processo penale


Ha lo scopo di evitare sia l’udienza preliminare, sia il dibattimento.
Il pm, se ritiene che possa irrogarsi una pena pecuniaria, sia pure in sostituzione di pena detentiva, può esercitare l’azione penale chiedendo al gip l’emissione di un decreto di condanna nei confronti dell’imputato.
La richiesta deve essere motivata e va formulata entro 6 mesi dall’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato (modello 21); il termine è ritenuto ordinatorio dalla giurisprudenza.
Sulla richiesta decide il gip senza sentire la difesa.
Pertanto, la decisione si fonda unicamente sugli elementi di prova raccolti dall’accusa, che deve trasmettere al giudice il fascicolo delle indagini.
Per “indurre” l’imputato ad accettare la condanna, il codice consente al Pubblico Ministero di chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
Per accentuare il carattere premiale del rito è previsto, a titolo di benefici:
- che il decreto penale esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo;
- che non possano essere applicate pene accessorie e può essere disposta soltanto la confisca obbligatoria;
- che il decreto non comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento ed il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero 2 anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole;
- che la condanna non deve essere menzionata nei certificati richiesti dai privati.
La richiesta di decreto penale di condanna può essere rigettata dal giudice per insussistenza dei presupposti oppure perché la pena risulta eccessiva o inadeguata.
Ove ricorra una delle ipotesi indicate (innocenza o improcedibilità) il giudice deve prosciogliere l’imputato.
Quando accoglie la domanda, il giudice emette decreto di condanna, applicando la pena pecuniaria nella misura proposta dal pm.
Il giudice non ha la possibilità di modificare la pena indicata dalla pubblica accusa.
Contro il decreto, che deve essere motivato, il condannato e la persona civilmente obbligata, anche tramite il difensore, possono formulare un’opposizione; questa va presentata, a pena di inammissibilità, entro 15 giorni dalla notifica del decreto.
Proponendo l’opposizione il condannato corre il rischio di subire un trattamento sanzionatorio diverso e più rigoroso, rispetto a quello stabilito dal decreto, e di perdere i benefici concessi.
Con la dichiarazione di opposizione si può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure il giudizio immediato.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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