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La contestazione probatoria (art. 500 c.p.p.)


La seconda modalità di utilizzazione delle precedenti dichiarazioni è la contestazione.
A colui che depone viene contestato di aver reso una differente dichiarazione in un momento anteriore al dibattimento.
Tale dichiarazione deve essere contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero per poter essere oggetto di contestazione.
La finalità della contestazione è duplice: da un lato intende mettere in dubbio la credibilità del soggetto che in dibattimento cambia versione dei fatti; dall’altro vuole permettere allo stesso soggetto di rettificare la dichiarazione resa in dibattimento o, comunque, di dare una spiegazione della diversa versione.
La contestazione probatoria è regolata dagli artt. 500 c.p.p. (per il testimone e per l’imputato connesso o collegato) e 503 c.p.p. (per le parti).
Tali articoli impongono precisi requisiti per procedere alla contestazione:
- si deve trattare di precedenti dichiarazioni contenute nel fascicolo del pm; gli altri atti contenuti in tale fascicolo, ma non consistenti in dichiarazioni, possono essere utilizzati per porre domande al dichiarante, ma non sono ricompresi nell’istituto della contestazione probatoria;
- le precedenti dichiarazioni devono essere rese dalla stessa persona che in dibattimento sta cambiando versione;
- la contestazione deve avvenire soltanto se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone o la parte abbia già deposto; lo scopo di questo requisito è di evitare che sia suggerita la risposta al soggetto che depone.
La modalità di effettuazione della contestazione consiste nel leggere la dichiarazione rilasciata prima del dibattimento e nel chiedere conto al deponente dei motivi della diversità.
In passato il codice consentiva alle parti di procedere alla contestazione anche quando il dichiarante avesse rifiutato od omesso di rispondere in dibattimento.
La l. 63/2001 ha eliminato questa possibilità; tuttavia, a livello interpretativo, occorre ritenere che sia ancora possibile procedere alle contestazioni probatorie qualora il dichiarante taccia.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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