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La revoca della sentenza di non luogo a procedere


Legittimato a chiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere è soltanto il Pubblico Ministero.
La revoca è chiesta all’ufficio del gip quando siano presenti nuove “fonti di prova” che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio.
La richiesta di revoca è sottoposta ad un controllo più rigido rispetto alla richiesta di riapertura delle indagini successiva all’archiviazione: infatti a seguito dell’archiviazione è sufficiente che il Pubblico Ministero adduca l’esigenza di nuove investigazioni.
Dopo la sentenza di non luogo a procedere, la richiesta di revoca della stessa e di riapertura delle indagini è subordinata alla presenza di nuove fonti di prova: dunque ciò che occorre è un elemento di novità rispetto a quanto già raccolto e che è coperto dalla sentenza di non luogo a procedere.
La richiesta è sottoposta all’esame del gip in un’apposita udienza in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti.
Il giudice prende una delle seguenti decisioni:
dichiara inammissibile o rigetta la richiesta del pm;
revoca la sentenza di non luogo a procedere e dispone la riapertura delle indagini, stabilendo un termine improrogabile non superiore a 6 mesi.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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