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Le dichiarazioni rese prima del dibattimento: dal codice del 1988 alla riforma costituzionale


Nel testo originario del codice, il principio di oralità era affermato in modo assoluto.
Le dichiarazioni rese dalla persona informata alla polizia giudiziaria non erano utilizzabili in dibattimento.
La Corte Costituzionale nel 1992, alla oralità ha contrapposto il principio di non dispersione della prova raccolta prima del dibattimento, e ne ha sostenuto la rilevanza costituzionale.
Dal 1992 al 1998 si sono succedute prese di posizione di segno opposto dal parte del legislatore rispetto alla Corte Costituzionale.
Infatti, il legislatore nel 1997 ha ritenuto di dover affermare il principio del contraddittorio nella formazione della prova, con conseguente inutilizzabilità delle prove raccolte in segreto.
La Corte Costituzionale, viceversa, ha ritenuto sufficiente garantire il contraddittorio sulla prova già formata in segreto.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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