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Le disposizioni della sentenza di proscioglimento


Con la sentenza di proscioglimento (e cioè sia si non doversi procedere, sia di assoluzione) il giudice ordina la liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.
Con la sentenza che assolve l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione della spese processuali sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione civile.
Se il danneggiato ha esercitato l’azione civile nel processo penale per colpa grave, il giudice può condannare la parte civile al risarcimento dei danni causati all’imputato assolto.
Nel caso di assoluzione da un reato perseguibile a querela con le formule ampiamente liberatorie il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato ed alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno a favore dell’imputato assolto.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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