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Soggetti legittimati a svolgere l’intervista alle persone informate dei fatti


Soltanto il difensore ed il suo sostituto hanno la facoltà di assumere informazioni o ricevere dichiarazioni scritte dalle persone informate nel corso dell’indagine difensiva, cioè solo essi sono i soggetti legittimati a svolgere l’intervista.
Viceversa, i loro ausiliari sono più indicati per svolgere indagini fuori dallo studio al fine di individuare elementi di prova o persona informate sui fatti.
In favore di tale soluzione stanno varie ragioni: in primo luogo l’avvocato è meglio attrezzato dal punto di vista giuridico a condurre l’intervista; in secondo luogo l’avvocato è il soggetto più idoneo a ricavare informazioni dal contatto personale con la persona informata, in quanto il possibile testimone rende noti all’intervistatore una molteplicità di elementi che possono, più o meno, essere rilevanti, e investigare vuol dire soprattutto selezionare, fra tanti, quei soli elementi che siano utili, attività che l’avvocato, conoscendo bene l’oggetto del processo penale, è in grado di svolgere al meglio.
Infine occorre tener conto che non sempre il cliente è disposto a raccontare la verità e ad ammettere le proprie responsabilità; ma se lo fa, la confidenza è limitata al difensore, che viene espressamente vincolato al segreto professionale.
Può accadere che l’ausiliario non conosca tutte le notizie riservate, e quindi sia meno in grado di condurre l’intervista.
Per i motivi esposti, la legge consente al difensore di delegare l’intervista soltanto al sostituto.
Il codice riconosce al difensore il potere di svolgere indagini nelle forme disciplinate dal titolo relativo alle investigazioni difensive: si tratta di una serie di attività di investigazione tipiche, specificatamente disciplinate dalla legge.
Tuttavia, non è esclusa quella facoltà che consiste nello svolgere investigazioni anche mediante attività di investigazione atipiche, come pedinamenti, registrazioni di colloqui in luoghi pubblici, conversazioni informali mediante telefono, ecc…
L’indagine atipica dovrebbe spettare, di regola, all’investigatore privato, il quale, per condurre un’indagine efficace, è costretto ad agire “a sorpresa” e con ampia libertà di forme.
Le regole deontologiche forensi consentono al difensore di comunicare ai suoi ausiliari notizie riservate con l’obbligo di mantenere su di esse il segreto professionale.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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