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I limiti sostanziali e procedurali al potere disciplinare


La normativa del codice civile sin qui esaminata va integrata con quella posta dalle norme dello Statuto dei lavoratori, le quali, perseguendo l’obiettivo di tutelare la libertà e la dignità del lavoratore, hanno introdotto una serie di limiti più o meno penetranti all’esercizio del potere direttivo e disciplinare.
Al riguardo, l’art. 7 St. lav. subordina anzitutto l’esercizio del potere disciplinare alla pubblicazione di un vero e proprio regolamento (c.d. codice) disciplinare da portare a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Tale regolamento, in conformità dei contratti collettivi ove esistenti, deve indicare le sanzioni e le infrazioni applicabili, nonché le procedure di contestazione.
Inoltre, nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del lavoratore senza che gli sia stato preventivamente contestato l’addebito e senza che sia stato sentito a sua difesa.
In particolare, la procedura di contestazione deve essere tale da consentire al lavoratore un’effettiva difesa, la quale potrà essere assicurata anche a mezzo di rappresentanti sindacali.
Sul piano dei limiti sostanziali, lo Statuto dei lavoratori, restringendo la gamma delle sanzioni disciplinari, ha escluso che le stesse possano comportare mutamenti definitivi del rapporto, ad eccezione del licenziamento; perciò sono da ritenere esclusi la retrocessione, il trasferimento e simili.
La norma ha previsto anche i limiti massimi all’entità delle sanzioni irrogabili: 10 giorni per la sospensione dal lavoro e della retribuzione; l’importo di 4 ore della retribuzione-base per la multa.
Inoltre i provvedimenti più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione scritta del fatto che ne ha costituito la causa.
Il lavoratore al quale sia stata commisurata la sanzione ha poi la facoltà di impugnarla entro i 20 giorni successivi davanti a un collegio di conciliazione; questa forma d’impugnazione comporta a sua volta la sospensione e quindi l’inefficacia del provvedimento sanzionatorio fino alla definizione del giudizio.
Infine, un importante limite sostanziale è rappresentato da quello posto alla rilevanza della c.d. recidiva: non si può tener conto di una sanzione disciplinare decorsi due anni dalla sua applicazione per giustificare l’applicazione a carico del lavoratore di provvedimenti ulteriori e più gravi fino a quello, definitivo, del licenziamento.

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