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Il lavoro gratuito ed il volontariato


Come si è visto, la struttura del rapporto di lavoro è articolata intorno alle due obbligazioni fondamentali della retribuzione da un lato e dell’attività lavorativa dall’altro.
Questo nesso di corrispettività (o sinallagma) conferisce al contratto di lavoro la sua fisionomia di contratto tipicamente oneroso.
Tuttavia, una prestazione di lavoro può essere ricondotta ad un contratto caratterizzato dall’intento di obbligarsi gratuitamente e finalizzato a un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.
Da ciò deriva che il contratto di lavoro gratuito è lecito ma innominato: cioè non si tratta dello stesso contratto previsto e disciplinato dagli artt. 2094 e ss. c.c., ma di un contratto avente causa e quindi natura diversa.
È opportuno sottolineare che la prestazione gratuita può dar luogo a forti sospetti di frode alla legge, ma ciò non basta a far ritenere che il contratto di lavoro gratuito sia immeritevole di tutela giuridica.
Vi sono, poi, organizzazioni a scopo benefico o solidaristico, oppure ideologico e di tendenza (partiti, giornali, sindacati, ecc…) che si avvalgono di prestazioni gratuite.
In simili casi la prestazione sembra configurare una sorta di obbligazione naturale finalizzata a una collaborazione dalla quale è assente il vincolo della subordinazione tecnico-funzionale.
Al lavoro gratuito può essere avvicinato anche il c.d. volontariato.

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