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Individuazione del soggetto impresa dalle autorità di concorrenza


A conclusione, ci sembra opportuno svolgere alcune sintetiche considerazioni circa i criteri che hanno guidato le autorità di concorrenza (siano esse autorità amministrative o giudici) nell’individuazione del soggetto impresa.
In concreto, il tratto essenziale cui fare riferimento è l’economicità dell’attività del soggetto giuridico: infatti solo ed esclusivamente un’entità in grado di incidere sugli assetti di mercato e sul loro divenire potrà essere destinataria delle disposizioni dirette a tutelare e garantire la libertà di concorrenza e dunque ad essere qualificata impresa.
L’attività, invece, non potrà essere qualificata come economica in tutti i casi in cui il bene offerto o il servizio erogato non sono commerciabili o quando, stante la struttura della domanda e dell’offerta, nessun privato potrebbe sostituirsi al monopolista ed agire sul mercato.
Esempi in proposito sono rappresentati dai casi Macrotron e Job Centre II, in cui, venendo meno il regime di esclusiva previsto dalla legge, il servizio potrebbe essere erogato da operatori privati.
In entrambi i casi, l’analisi è stata condotta tanto nella prospettiva della norma che vieta l’abuso di posizione dominante, quanto in quella dell’art. 86 par. 2 Trattato CE,
In altri termini, riscontrata la natura di impresa, la Corte di Giustizia ha mirato ad accertare la capacità del soggetti di soddisfare la domanda proveniente da consumatori ed utenti.
La “nuova” giurisprudenza sembra introdurre una sorta di rule of reason nella valutazione, per cui l’analisi comporterà la necessità di interpretare, secondo i canoni propri del giudizio di ragionevolezza, se a prevalere, in concreto, siano o meno i profili solidaristici, ben potendo ricorrere elementi tipicamente mercantili, funzionali alla realizzazione di obiettivi sociali.
Non è più il mercato l’entità di riferimento, le cui deroghe in nome di obiettivi sociali devono apparire giustificate e proporzionate, ma, al contrario, è l’obiettivo di valenza sociale che può subire delle motivate e limitate deroghe strumentali al perseguimento dell’interesse solidaristico.
Si tratta di un capovolgimento non trascurabile in quanto il parametro di valutazione sul quale misurare le condotte finisce di essere il mercato, per divenire l’esercizio dei servizi sociali.

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