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L’alternanza scuola-lavoro nella formazione professionale


Tra le misure di politica attiva del lavoro destinate a incidere sull’offerta spicca la formazione professionale, intesa come il complesso degli interventi finalizzati ad agevolare l’ingresso, il reingresso e la permanenza del mercato del lavoro.
L’importanza di quest’ultimo riferimento cresce per effetto della crescente incidenza dell’innovazione tecnologica sui sistemi organizzativi e produttivi, che richiedono un costante adeguamento delle conoscenze dei lavoratori.
L’art. 117 cost. attribuisce alle Regioni competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale.
Infine, non si deve trascurare che, in ottemperanza agli obblighi comunitari ed al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, si è avviato un processo di integrazione tra istruzione scolastica e formazione professionale, con la sostituzione all’originario obbligo scolastico (della durata di 8 anni) del diritto-dovere d’istruzione e formazione fino al compimento dei 18 anni.
Per quel che riguarda in modo specifico gli aspetti della formazione professionale è stato poi approvato il d.lgs. 77/2005, che ha disciplinato l’alternanza tra scuola e lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo.
Quest’ultimo decreto stabilisce che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o con gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.

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