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L’evoluzione delle politiche sociali comunitarie


Sul tema delle politiche sociali in ambito della CE, va notato che le originarie previsioni contenute nel Trattato di Roma istitutivo della CEE hanno subito rilevanti modifiche, per effetto delle quali le politiche sociali (alle quali era stato attribuito originariamente un rilievo marginale nel processo di instaurazione del mercato comune europeo) hanno acquisito un’importanza centrale nella costituzione dell’UE.
Emblematici di ciò sono anzitutto l’art. 2 del Trattato CE, il quale colloca ormai tra gli obiettivi fondamentali della Comunità “un elevato livello di occupazione e di protezione sociale”, ma soprattutto l’art. 136 Trattato CE, dove si specifica che “la Comunità e gli Stati membri (…) hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso,una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a conseguire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione”.
Un ruolo importante è stato riconosciuto all’autonomia collettiva di livello europeo.
Al riguardo, il Trattato CE riconosce al dialogo sociale, e dunque alla contrattazione collettiva di livello europeo, la natura di vera e propria fonte formale in materia sociale: esso, infatti, prevede una procedura obbligatoria di consultazione tra la Commissione e le parti sociali, stabilendo che a fronte di interventi in materia di politica sociale, queste ultime possano richiedere alla Commissione di sospendere per 9 mesi la sua azione, al fine di consentire loro la ricerca di un accordo.
Accanto al tradizione intervento operato attraverso regolamenti e direttive, la preoccupazione di rendere le politiche sociali comunitarie il più possibile compatibili con il principio di sussidiarietà nonché di promuovere uno sforzo di convergenza degli Stati membri su obiettivi di comune interesse, ha indotto il legislatore comunitario a sviluppare un tipo di intervento meno autoritario e più cooperativo: la tecnica di regolazione dei comportamenti degli Stati membri fondata sul c.d. soft-law, ovvero su una normativa di tipo non prescrittivo che presuppone l’individuazione di obiettivi rispetto ai quali gli Stati membri vengono sollecitati a sviluppare forme di coordinamento nelle azioni di politica attiva in materia.
Merita, poi, di essere ricordato il principio sancito dall’art. 137 par. 4 del Trattato CE, secondo cui l’emanazione in una determinata materia sociale di una direttiva comunitaria, non osta “a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente Trattato, che prevedano una maggiore protezione”.
Si tratta di un formale riconoscimento del favor dell’ordinamento comunitario per la conservazione di trattamenti nazionali di maggior favore, il quale trova un’ulteriore rafforzamento nelle c.d. clausole di non regresso, contenute in molte delle direttive sociali, in forza delle quali viene espressamente stabilito che l’attuazione di una direttiva non può costituire giustificazione per un regresso del preesistente livello generale di protezione dei lavoratori.
È infine da segnalare che restano ancora escluse dall’azione comunitaria alcune materie di rilievo, quali le retribuzioni, il diritto di associazione, il diritto di sciopero e quello di serrata.
Nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, siglato a Roma nel 2004, hanno alla fine trovato spazio, accanto ad altri diritti sociali fondamentali, anche la libertà di associazione sindacale e il diritto di contrattazione collettiva e di sciopero.

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