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L’inserimento al lavoro dei disabili


La l. 68/99 determina anzitutto i soggetti protetti, identificandoli con le persone disabili, il cui accesso al sistema di inserimento lavorativo avviene sulla base di un accertamento delle condizioni di disabilità, effettuato da speciali commissioni, cui compete anche il controllo della permanenza dello stato invalidante.
Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro anche per questi soggetti, la legge vincola i datori di lavoro pubblici e privati che occupino almeno 15 lavoratori, ad avere alle loro dipendenze una percentuale di appartenenti alle categorie protette variabile in ragione della rispettiva dimensione occupazionale: la misura è pari al 7% se i datori di lavoro occupano più di 50 dipendenti, a 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti, e ad 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Numerosi sono i criteri utili ai fini del calcolo della copertura di tale quota di riserva.
Innanzi tutto, i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% e comunque quando la loro inabilità è derivata dall’inadempimento da parte del datore di lavoro.
Inoltre, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori disabili da assumere, non sono calcolati tra i dipendenti del datore di lavoro i lavoratori disabili già occupati in ottemperanza agli obblighi della legge stessa, i dirigenti, ed i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi; i lavoratori part-time sono invece computati in proporzione della percentuale del loro orario
Si escludono, invece, dal calcolo gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento e quelli assunti con contratto di formazione e lavoro.
Sono escluse dall’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette le agenzie di somministrazione di lavoro.
L’obbligo è temperato nei confronti di alcuni soggetti, ad esempio partiti politici e sindacati, mentre è sospeso nei confronti sia delle imprese per le quali è in corso l’intervento della cassa integrazione guadagni, sia di quelle che abbiano in corso una procedura di mobilità.
Dal punto di vista procedurale, la legge stabilisce che i lavoratori riconosciuti disabili devono iscriversi in appositi elenchi presso i Centri per l’impiego.
Dal canto loro, i datori di lavoro privati e pubblici obbligati devono presentare, con la periodicità stabilita dal Ministro del lavoro, prospetti da cui risultino il numero dei lavoratori dipendenti.
Entro 60 giorni dal momento in cui risultino vincolati ad effettuare l’assunzione obbligatoria (cioè dal momento in cui risulti scoperta la quota d’obbligo) i datori di lavoro devono presentare al competente Centro per l’impiego una richiesta di avviamento del disabile.
È prevista anche la possibilità di stipulare con gli uffici competenti convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili, con le quali, in cambio di varie agevolazioni, il datore di lavoro (anche se non vincolato a effettuare assunzioni obbligatorie) si impegna ad assumere un determinato numero di soggetti protetti.

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