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La Corte costituzionale e il suo contributo allo sviluppo del lavoro


Un ruolo ancora significativo è da riconoscere all’attività della Corte costituzionale, rivolta ad assicurare il costante adeguamento delle norme di legge ai principi della Costituzione.
Ai fini di un’adeguata conoscenza della disciplina del rapporto individuale di lavoro, è indispensabile considerare come la fonte costituzionale si estrinsechi non soltanto per il tramite diretto delle disposizioni, anche di principio, contenute nella Carta costituzionale, ma soprattutto attraverso le sentenze della Corte costituzionale.
Queste ultime rilevano come atti produttivi dell’annullamento delle norme illegittime e contemporaneamente attraverso il canale della c.d. interpretazione adeguatrice delle leggi ordinarie (in sostanza, si tratta dell’uso della tecnica dell’interpretazione evolutiva tendente all’adeguamento delle norme ai principi costituzionali).
In molti casi, la Corte costituzionale ha pronunciato sentenze esclusivamente interpretative dichiarando nel dispositivo la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, ma esplicando nella motivazione della sentenza l’interpretazione in base alla quale la disposizione sottoposta a suo giudizio può essere considerata non in contrasto con la Costituzione.
Questa particolare attività interpretativa è vincolante nel giudizio a quo ma non pone alcun vincolo di osservanza ai giudici che si trovino in seguito ad essere investiti della cognizione di fattispecie in tutto o in parte simili.
Diverso è il casi in cui la Corte costituzionale dichiari l’illegittimità di una o più tra le possibili interpretazioni ricavabili dalla disposizione legislativa sottoposta al suo giudizio: in questo casi di ha la pronuncia di una sentenza c.d. interpretativa di accoglimento, che individuando l’enunciato normativo conforme alla Costituzione (e disponendo l’annullamento con efficacia erga omnes dell’enunciato normativo giudicato illegittimo) modifica sostanzialmente il contenuto precettivo della disposizione, lasciando tuttavia immutato il testo.
Sulla stessa premessa della scindibilità di uno o più enunciati normativi dal testo formulato dal legislatore si giustificano anche le c.d. sentenza di accoglimento parziale, la cui tipologia è peraltro diversificata.
Si va dalle sentenze c.d. sostitutive, le quali eliminano una parte del testo sostituendola con un enunciato normativo conforme alla Costituzione, alle c.d. sentenze additive, con le quali, restando invariato il testo, viene integrata non solo la disposizione, ma anche la norma di legge al fine di porre rimedio ad un’omissione del legislatore.
Quanto detto, mette in evidenza quale sia il contributo della giurisprudenza costituzionale nell’evoluzione del diritto del lavoro ed in particolare delle sue fonti.


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