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La disciplina del contratto di formazione e lavoro (c.f.l.)


Si è accennato in precedenza che con la riforma del mercato del lavoro del 2003 il legislatore è intervenuto anche in materia di contratto di formazione e lavoro, impedendone la stipulazione di nuovi nel settore privato, ma consentendone l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni.
Possono essere assunti con il c.f.l. lavoratori di età compresa tra i 16 e i 32 anni e che si possono distinguere due diverse tipologie di c.f.l.
Da un lato un contratto di formazione e lavoro destinato all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate (nel quale è prevalente una funzione formativa) e, dall’altro, un contratto di formazione volto ad agevolare l’inserimento professionale del giovane attraverso un’esperienza lavorativa che ne adegui le capacità professionali al contesto organizzativo e produttivo, per il quale, invece, prevale piuttosto una funzione di promozione dell’inserimento occupazionale del giovane nell’impresa (ed in tal senso è effettivamente comparabile con il nuovo contratto di inserimento).
La durata massima di questi due tipi di contratto non può superare i 24 mesi nel primo caso ed i 12 mesi nel secondo, e presupposto per la loro stipulazione è la predisposizione da parte delle amministrazioni interessate dei c.d. progetti formativi, nei quali devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta e indiretta tra uomini e donne.
Un ulteriore aspetto di interesse è quello relativo all’attività formativa che deve essere svolta dal lavoratore assunto con il c.f.l.: si è infatti previsto, in relazione a ciascuna tipologia di contratto, un determinato numero di ore di formazione teorica.
Il contratto di formazione e lavoro deve essere stipulato in forma scritta ed il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia del contratto e del progetto formativo.
Di particolare interesse è, poi, la previsione secondo la quale i lavoratori assunti con il c.f.l. potranno essere inquadrati, ai fini del trattamento economico e normativo, ad un livello inferiore di quello di destinazione.
Per il resto la disciplina del c.f.l. è quella generalmente stabilita per il rapporto di lavoro subordinato; in materia di licenziamento deve ritenersi peraltro operare la disciplina del contratto di lavoro a termine, secondo cui, prima della scadenza del termine, il lavoratore può essere licenziato solo per giusta causa.
Passando infine a considerare gli incentivi economici previsti dalla legge, consistenti in una ridotta contribuzione previdenziale, va ricordato che la Commissione europea ha ritenuto che alcuni degli incentivi al c.f.l. previsti dalla normativa vigente costituiscono aiuti di Stato vietati dall’art. 87 Trattato CE, invitando l’Italia a conformarsi alla decisione stessa.
Si spiega pertanto la sostituzione nel settore privato del c.f.l. con il contratto di inserimento, cui sono stati assicurati benefici contributivi conformi alla normativa comunitaria, e la conservazione del c.f.l., con i relativi benefici, per il solo settore pubblico, non soggiacente ai limiti derivanti dall’art. 87 Trattato CE.

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