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La disciplina del mutamento di mansioni del lavoratore


Nel contratto di lavoro il contenuto delle obbligazioni, cioè la prestazione di lavoro, è identificato attraverso l’indicazione delle mansioni di assunzione.
Peraltro, a differenza di ciò che avviene nella generalità degli altri contratti, nello svolgimento del rapporto di lavoro tale contenuto presenta un andamento dinamico che può rendere la prestazione differente rispetto a quella inizialmente convenuta.
E in realtà, la prestazione di lavoro è stata sempre presentata come una prestazione che può subire modifiche unilaterali per volontà del datore di lavoro, il quale organizza la produzione e pertanto è dotato di un potere di iniziativa e di direzione sull’attività del prestatore.
Al contrario, in quasi tutti gli altri contratti le modificazioni del rapporto possono intervenire per mutuo consenso delle parti.
Questo potere di modificare unilateralmente la prestazione di lavoro (c.d. ius variandi) è stato sancito all’art. 2103 c.c.
La prima parte di questo articolo stabilisce che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”; inoltre, “nel casi di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a 3 mesi”.
La norma riconosce in linea generale la possibilità, derivante dall’esercizio dello ius variandi dell’imprenditore di un’adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle originariamente convenute (anche per disposizione unilaterale del datore di lavoro), essendo così riconosciuta e permessa una certa mobilità del lavoratore tanto temporanea ed occasionale che definitiva.
Essa, però, può svilupparsi solo in direzione c.d. orizzontale (mansioni equivalenti) oppure c.d. verticale (mansioni superiori).

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