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La disciplina dello straordinario


Quanto allo straordinario, consistente nelle ore di lavoro eccedenti l’orario normale, dopo un generico “invito” al  contenimento del ricorso ad esso, con l’evidente finalità di promozione dell’occupazione, il decreto rimette ai contratti collettivi la regolamentazione di “eventuali modalità di esecuzione”; si prevede, tuttavia, che, “in difetto di disciplina collettiva, il ricorso al lavoro straordinario sia ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali”.
Le ore di lavoro straordinario devono comunque essere computate a parte, ed ai contratti collettivi è affidato il compito di stabilire la maggiorazione retributiva dovuta al lavoratore, nonché di consentire che i lavoratori godano di riposi compensativi in aggiunta o in alternativa ad essa; in assenza di contratto collettivo applicabile il diritto del prestatore alla maggiorazione retributiva per le ore di lavoro straordinario dovrebbe ritenersi comunque garantito dal principio di proporzionalità sancito dall’art. 36 cost.
Va segnalato che il d.lgs. 66/2003 non prevede espliciti limiti giornalieri all’orario normale di lavoro, né tanto meno un limite giornaliero omnicomprensivo (cioè inclusivo dell’orario normale e dello straordinario).
Esso, invece, fissa un limite settimanale omnicomprensivo, pari a 48 ore ogni 7 giorni (non necessariamente coincidenti con la settimana di calendario), da intendersi, a sua volta, non come valore assoluto, ma come valore medio calcolato su un arco temporale di 4 mesi; ed anche in questo caso i contratti collettivi possono introdurre ulteriori margini di flessibilità.
Per converso, gli stessi contratti possono anche fissare una durata massima settimanale dell’orario di lavoro, quale limite invalicabile.
Va infine ricordato che, al fine di attuare un controllo sull’entità del ricorso al lavoro straordinario, il legislatore ha stabilito che nelle unità produttive con più di 10 dipendenti, ove si sia verificato il superamento delle 48 ore settimanali a causa del ricorso a ore di straordinario, il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, ne informi la Direzione provinciale del lavoro.

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