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La disciplina limitativa dei licenziamenti e la sua progressiva estinzione


La disciplina codicistica sin qui descritta continua ad applicarsi alle dimissioni del lavoratore, il cui potere unilaterale di recedere dal rapporto di lavoro non conosce altri limiti che il preavviso.
Viceversa, in risposta alle istanze di protezione cui si è fatto riferimento, il potere di recesso del datore di lavoro (licenziamento) è stato oggetto di vari interventi legislativi limitativi.
Tali interventi hanno introdotto, a carico del datore, un generale obbligo di giustificazione del recesso, a garanzia del quale, come si dirà più avanti, è stata predisposta in favore del lavoratore, a seconda dei casi, una tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro) o solo una tutela obbligatoria (alternativa tra riassunzione del lavoratore o pagamento di una penale a titolo risarcitorio).
La prima di tali leggi è costituita dalla l. 604/66, la quale ha risentito profondamente della regolamentazione introdotta dall’autonomia collettiva, sia pure limitatamente al settore dell’industria, a partire dal 1947.
In forza di tali accordi interconfederali, il potere di recesso del datore di lavoro era sottoposto, oltre che a vincoli formali (comunicazione scritta), al limite sostanziale del giustificato motivo o della giusta causa; nel caso di licenziamento ingiustificato, il datore di lavoro era obbligato alla riassunzione o, in mancanza, al pagamento di una penale a titolo di risarcimento del danno (c.d. tutela obbligatoria).
Dopo la l. 604/66 è intervenuta la l. 300/70 (Statuto dei lavoratori), la quale, all’art. 18, ha regnato un salto di qualità dal punto di vista della effettività della tutela del lavoratore contro il licenziamento illegittimo, grazie alla previsione della sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno (c.d. tutela reale).
Il suo campo di applicazione era limitato dall’art. 35 St. lav. alle unità produttive con più di 15 dipendenti.
Restavano così prive di tutela consistenti fasce di lavoratori dipendenti dalle piccole imprese.
L’esigenza di offrire anche a questi lavoratori una protezione contro il licenziamento ingiustificato ha infine condotto all’emanazione della l. 108/90, la quale ha ridisegnato in larga misura la disciplina preesistente, sia ridefinendo il campo di applicazione della tutela reale e della tutela obbligatoria, sia sancendo esplicitamente il generale principio della giustificazione del licenziamento (c.d. recesso vincolato), che ormai vale per tutti i lavoratori, salve le eccezioni esaminate qui di seguito.

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