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La forma del negozio di licenziamento


Oltre ai limiti sostanziali della giusta causa o del giustificato motivo e ai divieti di licenziamento, la legge impone al potere di licenziamento un ulteriore limite, che attiene alla forma del negozio con il quale tale potere viene esercitato.
La l. 604/66 stabilisce, infatti, che il licenziamento sia comunicato al lavoratore in forma scritta.
Per quanto riguarda, invece, i motivi del licenziamento, la norma non ne impone la comunicazione contestuale (per tutelare la privacy e la dignità del lavoratore): ove essa non sia stata effettuata, il lavoratore può richiederli entro 15 giorni dalla comunicazione del recesso e, in questo caso, l’imprenditore deve farli conoscere entro 7 giorni dalla richiesta.
La loro comunicazione indispensabile per determinare in maniera definitiva il thema decidendum dell’eventuale controversia, in quanto l’imprenditore non può addurre motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente dichiarati.
La sanzione prevista contro l’inosservanza degli adempimenti formali previsti è in ogni caso l’inefficacia del licenziamento.
Tale espressione, in sé equivoca, deve essere riportata nell’ambito della nullità: il negozio di licenziamento è privo di effetti.
È comunque evidente che, trattandosi di inefficacia, il datore di lavoro potrà comunque legittimamente rinnovare in forma scritta, naturalmente con efficacia non retroattiva, il licenziamento viziato nella forma.

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