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Commissione di garanzia e potere di precettazione della PA


IL RUOLO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

L’accordo definisce i limiti ma un organismo può sindacare sulla sua idoneità a bilanciare il diritto di sciopero con il diritto dei cittadini uteni.
La Commissione può emettere una sua provvisoria regolamentazione.

Accordo raggiunto e idoneo.
Accordo raggiunto ma se la valutazione è negativa formula proposte, se non viene accettata delibera regole idonee esercizio sciopero. Lo stesso per gli autonomi.
Le regole della Commissione sono provvisorie, se si trova l’accordo viene di nuovo valutato e se ok, adottato.
Inoltre il Pres.Cons.Min o il Ministro delegato può emettere un’ordinanza per garantire i diritti in presenza di fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente.

IL POTERE DI PRECETTAZIONE DELLA PA

L’ordinanza del Pres.Cons.Min. viene emanata su segnalazione della Commissione che fa proposte, oppure di sua iniziativa, comunicando alla Commissione.

Prima c’è un procedimento:
invita le parti a desistere dai comportamenti che comportano pericolo
propone un tentativo di conciliazione breve
emana l’ordinanza almeno 48 ore prima dell’inizio dello sciopero.

L’autorità deve tenere conto della proposta della Commissione
può disporre il differimento dello sciopero
ne può ridurre la durata
può prescrivere misure per funzionamento servizio pubblico
deve indicare il periodo nel quale i provvedimenti vanno osservati
comunica l’ordinanza ai soggetti scioperanti, agli eroganti ed anche per affissione sui luoghi di lavoro e a mezzo stampa/radio/televisione.
Sanzioni per mancata osservanza, possibilità di impugnare l’ordinanza al Tar (7 giorni)

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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