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Sciopero. Obblighi delle parti e codici di autoregolamentazione


OBBLIGHI DELLE PARTI

Prima della proclamazione procedure di raffreddamento e conciliazione in sede negoziale (comune o Min.Lavoro). Se non efficaci:
preavviso minimo di 10gg: per predisporre prestazioni indispensabili, tentare di comporre il conflitto, avvisare l’utenza per alternative (anche per autonomi)
comunicazione scritta della durata, modalità di attuazione, motivazione dell’astensione (anche autonomi). Da inviare a chi eroga il servizio, e a chi deve precettare che lo inoltra alla Commissione di Garanzia.
individuazione delle prestazioni indispensabili: così come fissate dal ccnl
comandare dei lavoratori di astenersi allo sciopero
intervalli minimi tra uno sciopero ed un altro anche tra soggetti diversi ma che incidono sugli stessi utenti.
Le prestazioni indispensabili non devono essere oltre il 50% quelle normali con personale non oltre 1/3. Se per fasce orarie, la prestazione deve essere normale e non ridotta (es. autobus).

Gli obblighi di preavviso e indicazione di durata non valgono per scioperi in difesa dell’ordine costituzionale, o per protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e sicurezza dei lavoratori.

Obblighi dei datori:
effettuare prestazioni indispensabili
comunicare agli utenti almeno 5gg prima modalità e ripresa.
garantire e rendere nota la riattivazione alla fine dello sciopero.
L’effetto annuncio è “forma sleale di azione sindacale” e sanzionabile dalla Commissione di Garanzia, salvo accordi con la stessa.
GLI ACCORDI SINDACALI E I CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Le prestazioni indispensabili, le modalità e le procedure di erogazione dei servizi pubblici essenziali sono determinati dall’accordo delle parti o da codici di autoregolamentazione.

Area del pubblico impiego: I soggetti abilitati a contrattare sono i sindacati confederati nazionali più quelli magg.rapp. di comparto e le RS per la contrattazione decentrata. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi concordano le prestazioni nel regolamenti di servizio emanati dopo accordi con le RSA.
Area dell’impiego privato: Abilitati le assoc.sindac. magg.rapp., e le altre ed i soggetti collettivi investiti (cobas, comitati).

Le prestazioni indispensabili vanno fornite con o senza accordo

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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