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Definizione del diritto di pegno

Diritto reale su una cosa mobile del debitore o di un terzo, che il creditore può acquistare per concessione del proprietario a garanzia del suo credito.
Il pegno attribuisce al creditore in primo luogo una prelazione che comporta che sul ricavato della vendita del bene costituito in pegno, il creditore possa soddisfarsi con priorità rispetto ai creditori chirografari e ciò perfino se nel frattempo la cosa sia stata trasferita in proprietà  di terzi, purché la cosa sia rimasta in suo possesso.
Effetti della costituzione in pegno:
-Il creditore ha diritto di trattenere il bene ma ha l’obbligo di custodirla;
-il pegno non può attribuire poteri che vanno al di là della funzione di garanzia;
-il creditore può chiedere che il bene sia venduto ai pubblici incanti, previa intimazione al debitore, e può anche domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento, fino alla concorrenza del debito, secondo la stima del bene stesso.
Pegno: è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del debitore o di un terzo a garanzia dell'obbligazione del debitore.
Il debitore può decidere, in accordo con il creditore e quindi per contratto, che l'adempimento della sua obbligazione sia garantita da uno o più beni mobili che materialmente sono lasciati in possesso del creditore; in caso di inadempimento il creditore potrà far vendere il bene oggetto del pegno per soddisfare le sue ragioni.
Il contratto di pegno  non si perfeziona, senza il possesso del bene conseguito dal creditore; il contratto di pegno è quindi contratto reale  proprio perché si perfeziona con la consegna del bene oggetto della garanzia.
Il diritto di pegno è  (secondo la dottrina prevalente) un diritto reale di garanzia come l'ipoteca, ma si differenzia da quest'ultima fondamentalmente per il fatto che ha oggetto beni mobili, mentre l'ipoteca, come sappiamo, si riferisce prevalentemente a beni immobili.
Il pegno ha ad oggetto: beni mobili; universalità di mobili; crediti; diritti aventi per oggetto beni mobili.
Il pegno non si costituisce senza la trasmissione del possesso del bene al creditore;
lo spossessamento del bene ha la funzione di:
- evitare che il bene sia distrutto o danneggiato in quanto è "nelle mani" del creditore;
- garantire il creditore dalla eventuale alienazione del bene a terzi in buona fede.
Non solo il creditore è garantito dalla alienazione del bene, ma l'acquisto del possesso da parte sua in buona fede, lo mette anche a riparo da altri diritti sul bene contrastanti con il pegno, e possiamo esemplificare nella massima “il possesso (in buona fede) vale titolo”.
Norme comuni applicabili al pegno di beni mobili e crediti (regole comuni):
- il creditore ha l'obbligo di non abusare del diritto di credito;
- il creditore deve conservare il bene o il documento del credito;
- divieto per il creditore di disporre del bene o del credito;
- il creditore deve restituire la cosa o il documento del credito quando sia stato interamente soddisfatto;
- il pegno è indivisibile; deve riguardare, quindi, o l'intero bene mobile o l'intero credito anche se la proprietà di questi beni si divida tra più persone, come nel caso di divisione ereditaria

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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