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Definizione di comunione in ambito giuridico

Dir soggettivo che si realizza quando più persone sono contitolari della stessa proprietà, e  ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di servirsene.
La comunione può essere:
-pro diviso: ad ognuno è assegnata una parte fisica della cosa;
-pro indiviso:  quando il diritto di tutti i contitolari investe l'intera cosa ed in tal caso si parla di quote(misure in base alle quali ciascun partecipante alla comunione concorre nei vantaggi e negli oneri  inerenti la comunione).
 La comunione può essere:
a)volontaria: in base all'accordo delle parti che acquistano o mettono in comune la proprietà della cosa.
b)incidentale: sorge per legge indipendentemente dalla volontà dei partecipanti (successione ereditaria tra più eredi).
c)forzosa: nasce dall’esercizio di un diritto potestativo da parte di uno dei futuri contitolari(comunione forzosa del muro).
Le regole che disciplinano la comunione su diritto reali(e la comproprietà) sono, che ogni contitolare può:  servirsi della cosa senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di servirsene; disporre della sua quota alienandola o ipotecandola; chiedere la divisione della cosa comune.
L’amministrazione della cosa comune spetta a tutti i partecipanti. Per le decisioni si applica il princ maggioritario(la maggioranza si calcola sul valore delle quote)ed è richiesta la maggioranza semplice per gli atti di ordinaria amministrazione, quella qualificata(2/3 del valore cosa)per quelli straordinari e per le innovazioni.
La comunione è una situazione che la legge considera transitoria e perciò destinata a venir meno con la divisione, che può avvenire: con un contratto; con sentenza se non vi è accordo tra i partecipanti.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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