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Definizione di contratto di scambio in ambito giuridico

Contratti di scambio (che realizzano un do ut des, “io do affinchè tu dia”): siglati con l'accettazione dell'offerta da parte del secondo attore, che si impegna pertanto a consegnare quanto pattuito. I contratti di scambio sono appunto indicati come "do ut des", in contrapposizione ad esempio a quelli "do ut facias" in cui il pagamento è a fronte di un'opera. E quindi:
-Permuta:  lo scambio non è caratterizzato dall’intervento di un prezzo,  ma ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o della titolarietà di altri diritti.
-Contratti di borsa: vendite di cose generiche, di cui la proprietà passa all’acquirente solo al momento della consegna. In essi il termine è una caratteristica essenziale: la sua inosservanza attribuisce al creditore il diritto all’immediata liquidazione coattiva.
-Riporto: con esso una persona trasferisce all’altro contraente la proprietà di una data quantità di titoli di credito di massa dietro pagamento di un prezzo; allo stesso tempo, l’altro contraente  si obbliga a ritrasferire alla persona, alla scadenza del termine fissato nell’accordo iniziale, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie contro il rimborso del prezzo.
-Contratto estimatorio: una parte consegna cose mobili all’altra, che si obbliga a pagare il prezzo, con la facoltà però di liberarsi da tale obbligazione restituendo la cosa nel termine stabilito (es. il negoziante che non riesce a vendere tutti i prodotti).
-Somministrazione: con esso una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra parte prestazioni periodiche o continuative di cose.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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