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Definizione di negozio giuridico

E’ la dichiarazione di volontà degli effetti perseguiti e alla quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto, in base all’autonomia che esso riconosce ai consociati.
Negozio è sinonimo di attività (dal latino nec otium), quindi per negozio giuridico si intende quella particolare attività volta ad ottenere degli effetti giuridici (è un’attività giuridica).
Ma una manifestazione di volontà per essere considerata negozio giuridico, deve:
a)essere volontaria: deve trovare la sua fonte in un comportamento cosciente del soggetto che la pone in essere;
b)avere come scopo un effetto giuridico:  che, solitamente, consiste nella costituzione, modificazione ed estinzione di una situazione giuridicamente rilevante.
c)muoversi nell'ambito della autonomia: che l'ordinamento riconosce ai consociati. In particolare si definisce autonomia negoziale,  lo spazio di libertà lasciato ai soggetti dall'ordinamento ed entro il quale possono regolare da sé i propri interessi.
Il codice non disciplina specificatamente il negozio giuridico, ma solo alcune figure fondamentali come il testamento, il matrimonio e il contratto, che è di particolare importanza perché la disciplina dei contratti si applica alla maggior parte dei negozi giuridici di contenuto patrimoniale.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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