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Definizione di rappresentanza in ambito giuridico

Istituto per cui ad un soggetto  (rappresentante)  è attribuito il potere di sostituirsi ad un altro soggetto  (rappresentato) nel compimento di attività giuridica per conto di quest’ultimo. La rappresentanza è esclusa nei negozi di diritto familiare e nel testamento;  ma è ammessa in limiti ristretti nella donazione.
Essa può essere:
1) Diretta: una persona agisce in nome di un’altra persona.
2) Indiretta: chi fa la dichiarazione acquista i diritto e quindi diventa il soggetto degli obblighi nascenti dal negozio, ed occorrerà poi quindi un altro negozio per trasmettere gli effetti dell’atto nel patrimonio della persona nel cui interesse l’atto è stato compiuto.
Il potere di agire in nome di una persona può derivare dalla legge  (rappresentanza legale)  o dall’interessato  (rappresentanza volontaria) . Si parla, invece, di rappresentanza organica, quando per esempio un amministratore ha il potere di rappresentare un ente.
Il negozio con cui una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentarla si chiama procura, perciò il rappresentante volontario si chiama procuratore.
La procura può concernere un solo affare o + affari determinati  (procura speciale)  o può riguardare tutti gli affari del rappresentato  (procura generale) ; il procuratore generale si chiama alter ego.
L’atto con cui il rappresentato fa  cessare gli effetti della procura si chiama revoca della procura.
Si chiama, inoltre ratifica, una dichiarazione con cui un rappresentato approva ciò che è stato fatto da altri senza che egli gli avesse attribuito il potere di rappresentarlo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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