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Effetti del negozio giuridico

Il negozio giuridico una volta posto in essere, ha forza di legge rispetto alle parti che lo hanno perfezionato. Per stabilire quali effetti un negozio è idoneo a produrre occorre: la qualificazione dell’atto e l’integrazione dei suoi effetti.
I negozi a contenuto patrimoniale possono produrre effetti:
-reali: realizzano la trasmissione o la costituzione di un diritto reale;
-obbligatori: danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio.
Si definisce inefficacia, l’inettitudine del negozio a produrre i suoi effetti per un fatto estraneo al negozio stesso. Essa può essere:
a)originaria:  rispetto alle parti è sempre transitoria;
b)successiva: se può dipendere dall’impugnativa di una delle parti o di terzi (rescissione).
Il negozio è perfetto quando la dichiarazione esce dalla sfera di colui che la manifesta.  Si  distingue la perfezione dall’efficacia: il testamento è perfetto nel  momento in cui è redatto nelle forme previste dalla legge, ma è efficace solo alla morte dell’interessato.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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