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Elementi essenziali del negozio giuridico: Forma

Forma: è la veste esteriore del negozio giuridico, o meglio  il mezzo attraverso cui la volontà negoziale si manifesta all'esterno.
Per il principio della libertà delle forme, affinchè sia validamente posto in essere, un negozio giuridico, è valida una forma qualsiasi, perché le norme impongono una forma determinata solo per particolari tipi di negozi giuridici.
Ne consegue che,  un negozio potrà nascere validamente con una forma orale,  attraverso dei gesti (come nelle aste) o, attraverso fatti concludenti, ovvero con comportamenti che fanno intendere in modo univoco la volontà di porre in essere negozio giuridico come nel caso dell'erede che accetta tacitamente l'eredità (se il chiamato all'eredità decide di vendere alcuni beni dell'asse ereditario, questa sua attività farà tacitamente intendere l'accettazione dell'eredità).
Tuttavia, in alcuni casi la legge richiede una determinata forma per la validità del negozio giuridico (es. i beni immobili richiedono la forma scritta a pena di nullità).
Si parla in questi casi di negozi  solenni, nei quali si parla di forma:
-ad substantiam: la forma è richiesta per l'esistenza stessa del negozio;
-ad probationem: richiesta solo per provare l'esistenza del negozio (es.trasferimento di azienda).
Il negozio mancante della forma ad probationem è perfettamente valido ed efficace, ma, in caso di processo, l'unico modo per provare l'esistenza di quel particolare negozio sarà la forma che la legge richiedeva, salva la possibilità di ricorrere al giuramento di ottenere la confessione.
I privati possono prevedere per i loro atti determinate forme, come nel caso in cui si stabilisca che la disdetta del contratto debba necessariamente avvenire per iscritto attraverso un telegramma; anche in questo caso è da ritenersi, salvo diversa volontà, che il mancato rispetto della forma prevista convenzionalmente comporti la nullità dell'atto.
 In base alla forma, richiesta dall’ordinamento per la loro validità si dividono in:
a)Solenni(ad substantiam): è richiesta dalla  legge una determinata forma per la loro validità.
-ad probationem: quando la forma è richiesta per provare la loro esistenza.
b)Non Solenni(ad probationem):  la forma è libera (per il principio della libertà delle forme) e serve per provarne l’esistenza(es. contratto di trasferimento azienda).

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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