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I principlai obblighi del venditore

I principlai obblighi del venditore e dle compratore


- consegnare la cosa al compratore con tutte le pertinenze, accessori, tutti i documenti validi, frutti naturali e civili.. (in caso di vendita ad efficacia reale); in mancanza di specifica pattuizione, la cosa deve essere consegnata nel luogo ove il venditore aveva il domicilio, o nel luogo dove la cosa si trovava al momento della conclusione del contratto.
- fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se ciò non è conseguenza immediata del contratto (in caso di vendita ad efficacia obbligatoria; es.: vendita di cosa altrui);
- garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Evizione:
È una garanzia con la quale il venditore assume il rischio dello spoglio subito dal compratore, in conseguenza di una pronuncia giudiziaria che accerti un difetto nel diritto del venditore a vantaggio di un terzo.
—    in caso di evizione totale: il venditore deve restituire al compratore il prezzo pagato e rimborsargli le spese di contratto e le spese successive e utili fatte per la cosa;
—    in caso di evizione parziale: il compratore può ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Si applicano, però, le norme sull’evizione totale, qualora risulti, secondo le circostanze, che egli non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario (art. 1480 c.c.).
La garanzia per evizione costituisce un effetto naturale del negozio e pertanto non occorre una specifica pattuizione che la preveda. Il compratore può, però, rinunciarvi o contentarsi di una garanzia minore, come può pattuire che ne derivino effetti più gravi (art. 1487 c.c.).
Tre momenti:
_ Pericolo dell’evizione: quando vi è pericolo di rivendica della cosa acquistata il compratore può sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto.
_ Evizione minacciata: il venditore è implicato nel giudizio petitorio instaurato contro il compratore: il compratore deve chiamare in causa il suo autore.
_ Evizione compiuta: quando la sentenza è passata in giudicato a favore del terzo il venditore deve tenere sollevato il compratore.
Vizi: il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Riguarda i vizi della cosa nella sua entità materiale o nella sua funzione, non riguarda la situazione giuridica. Si parla di vizi occulti e non conosciuti dal compratore. Si può chiedere la restituzione o la diminuzione del prezzo insieme al risarcimento danni.
Mancanza di qualità nella cosa venduta: mancanza delle qualità promesse o essenziali per l’uso a cui la cosa è destinata, è un elemento sostanziale (es.: in caso di frutta da esportazione, oltre a non avere imperfezioni, deve essere a maturazione appena iniziata e non completata)
Se vi è stata una consegna di una cosa diversa da quella pattuita: l’azione è quella di risoluzione per inadempimento
I principali obblighi del compratore:
- pagare il prezzo nel luogo e per il tempo convenuto;
- saldare le spese del contratto, salvo patto contrario.
Quando una cosa produce frutti o altri proventi, il compratore è tenuto a pagare gli interessi al venditore. Se non sono stabiliti termini particolari le prestazioni sinallagmatiche devono avvenire simultaneamente. Il compratore ha diritto alla sospensione del prezzo se tema un’evizione o gravino sulla cosa garanzie reali.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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